Il legislatore italiano ha recentemente introdotto una serie di misure agevolative attraverso l’articolo 1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023, al fine di agevolare la definizione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tra queste misure, è stata introdotta la cosiddetta “rottamazione-quater“, che consente di definire in modo agevolato i suddetti debiti.
Il beneficio principale previsto dalla nuova rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Questo pagamento è effettuato al netto di alcune specifiche voci, tra cui le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora previsti dall’articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, le sanzioni civili di cui all’articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.
Inoltre, vale la pena notare che la nuova normativa sulla rottamazione quater prevede alcune specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della Strada, regolate dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992. Queste sanzioni sono infatti considerate diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In particolare, per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o relative ai contributi previdenziali, gli importi dovuti sono calcolati al netto degli interessi, compresi quelli previsti dall’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981 e quelli contemplati dall’articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.
Adesione alla rottamazione quater e modalità di pagamento
Per aderire alla rottamazione-quater, il debitore ha l’obbligo di presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2023, nella quale manifesta la volontà di avvalersi di questa agevolazione e indica il numero massimo di rate (18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento delle somme dovute in caso di adesione alla rottamazione-quater, nel caso di sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o relative ai contributi previdenziali, gli interessi sono applicati al tasso del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023. Le rate sono ripartite in modo da prevedere una prima e una seconda rata, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, pari al 10% dell’importo complessivamente dovuto, mentre le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
La presentazione di più istanze
È importante notare che la presentazione di più istanze di rottamazione-quater può essere particolarmente vantaggiosa dal punto di vista operativo. Inoltre, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile un servizio online denominato “prospetto informativo”, che consente al contribuente di conoscere in anticipo per quali carichi può aderire alla sanatoria e quale sarà il relativo costo da sostenere.
In tale prospetto informativo si legge testualmente che: «Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente)».
La presentazione di più istanze di rottamazione-quater rappresenta un’opzione altamente vantaggiosa per i contribuenti che intendono definire i propri debiti con il fisco in modo agevolato. Questa possibilità consente al contribuente di suddividere i propri carichi iscritti a ruolo in modo tale da evitare che il mancato perfezionamento di una definizione possa inficiare le altre.
In particolare, questa opzione si rivela particolarmente interessante per coloro che desiderano rottamare l’intero debito per coglierne tutti i possibili benefici, ma che allo stesso tempo non sono sicuri di avere la capacità finanziaria necessaria per effettuare il pagamento dilazionato durante tutto l’arco temporale di rateizzazione.
Un altro vantaggio derivante dalla presentazione di più istanze di rottamazione-quater consiste nella possibilità di differenziare le istanze e i relativi carichi tra soluzione rateale e pagamento integrale. In questo modo, il contribuente può evitare di sostenere l’onere degli interessi da rateizzazione previsti al tasso del 2% annuo e scegliere la modalità di pagamento che meglio si adatta alle proprie esigenze finanziarie.
Una volta presentata l’istanza di rottamazione-quater, il contribuente potrà decidere di optare per il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, tenendo conto della propria capacità finanziaria, o per il pagamento in forma rateale. In entrambi i casi, il blocco delle procedure esecutive in corso sarà garantito almeno sino al 31 luglio 2023 o, in caso di dilazione, sino all’eventuale mancato pagamento di una rata. Tuttavia, è importante sottolineare che tale blocco opererà soltanto per i carichi iscritti a ruolo che siano oggetto di rottamazione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà agire per tutti quelli non rottamabili o non inseriti nell’istanza.
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