Il Ddl delega per la riforma fiscale (AC 1038) rappresenta un nuovo intervento sul tema del processo tributario, che si propone di affrontare in modo più mirato e selettivo le questioni affrontate nella precedente legge 31 agosto 2022, n. 130. Quest’ultima aveva introdotto una serie di riforme necessarie ma non sufficienti, che richiedevano ulteriori interventi per poter affrontare in modo completo le problematiche del settore.
Il nuovo testo della delega fiscale prevede una serie di interventi finalizzati soprattutto all’informatizzazione e alla digitalizzazione del processo tributario, con l’obiettivo di renderlo sempre meno dipendente dalla presenza fisica delle parti coinvolte e sempre più telematico. In particolare, si prevede che le udienze possano essere celebrate da remoto, riducendo così la necessità di spostamenti e di presenze fisiche in tribunale. In ogni caso, si garantirà la possibilità di richiedere la discussione in presenza, almeno per una delle parti coinvolte.
In questo modo, si mira a rendere il processo tributario più efficiente e meno gravoso per i contribuenti, riducendo le tematiche legate alla logistica e alla presenza fisica in tribunale. Al tempo stesso, si intende garantire la tutela dei diritti delle parti coinvolte, consentendo loro di scegliere il formato dell’udienza più adatto alle proprie esigenze.
Rimangono tuttavia alcune criticità da affrontare, come il potenziamento strutturale dei collegamenti con le sedi delle Corti di Giustizia tributaria.
La riforma prevede anche l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali d’udienza e provvedimenti giurisdizionali. Questo aspetto genera perplessità, poiché sembra limitare la libertà dei difensori dei contribuenti e delle Agenzie fiscali.
Inoltre, verrà potenziato il meccanismo dell’autotutela e delle altre forme di risoluzione alternativa delle controversie, al fine di deflazionare il contenzioso. Si prevedono anche novità per quanto riguarda i giudizi di esecuzione, che saranno demandati al giudice tributario, limitatamente alle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi relativi alla mancata o invalida notifica della cartella o intimazione di pagamento.
Sarà accelerata la fase cautelare e verrà incentivata la definizione agevolata delle controversie, al fine di ridurre il contenzioso. Infine, sarà prevista la pubblicazione e successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali immediatamente dopo la fase di delibazione del merito, per impedire la progressione dell’attività di riscossione.
Le fasi della riorganizzazione del processo tributario
La legge delega fiscale si propone quindi di introdurre una serie di nuovi interventi nel settore del contenzioso tributario, già oggetto di riforma con la legge n. 130/2022. Ecco le principali tappe previste:
- il potenziamento dell’autotutela e degli altri istituti deflattivi, al fine di ridurre il numero di controversie e di alleggerire il carico di lavoro delle Corti di Giustizia tributaria
- la semplificazione della normativa processuale tributaria, al fine di rendere il processo più efficiente e meno gravoso per i contribuenti
- la razionalizzazione dell’esecuzione tributaria presso il giudice tributario, con limitazioni alle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi relativi alla mancata o invalida notifica della cartella o intimazione di pagamento
- la pubblicazione e comunicazione “immediata” dei provvedimenti giurisdizionali, al fine di impedire la progressione dell’attività di riscossione
- l’accelerazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e a incentivare la definizione agevolata delle liti pendenti, al fine di deflazionare il contenzioso e ridurre i tempi di attesa
- la ridefinizione dell’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria, al fine di renderle più efficienti e accessibili ai contribuenti
- una disciplina sulla mobilità dei magistrati tributari, al fine di garantire una maggiore flessibilità e capacità di adattamento del sistema giudiziario tributario alle esigenze del territorio.
Il potenziamento dell’autotutela e degli altri istituti deflattivi
La legge delega di riforma fiscale prevede un potenziamento dell’istituto dell’autotutela, che coprirà anche le ipotesi di errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, con la previsione dell’impugnabilità del diniego o del silenzio. Questa revisione dell’istituto è già prevista all’interno dell’art. 4, comma 1, lettera g) del disegno di legge delega, che si occupa della rivisitazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Inoltre, l’art. 17 della legge delega si occupa della risistemazione del contenzioso tributario e prevede il potenziamento dei vari istituti deflattivi, tra cui è compresa anche l’autotutela. L’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo degli istituti deflattivi nella fase antecedente la costituzione in giudizio, prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, al fine di contenere al massimo i tempi di conclusione della controversia tributaria.
La finalità dell’istituto dell’autotutela è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di rivedere i propri atti in caso di errori materiali, ovvero di errori di calcolo, di trascrizione e di forma. In questi casi, l’Amministrazione ha la possibilità di procedere alla rettifica dell’atto, senza dover necessariamente avviare una procedura giudiziaria.
Informatizzazione della giustizia tributaria
La legge n. 130/2022 ha rappresentato un primo passo verso la digitalizzazione della giustizia tributaria, ma oggi si cerca di aumentare sempre di più questo percorso di modernizzazione. I punti in esame riguardano principalmente la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo, l’obbligatorietà dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali d’udienza e provvedimenti giurisdizionali, la previsione di conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche e la discussione dell’udienza da remoto.
Uno degli aspetti più importanti della riforma riguarda l’obbligatorietà dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali d’udienza e provvedimenti giurisdizionali. Questo è un passo importante verso l’automatizzazione del processo e la prevenzione di errori dovuti alla digitazione manuale. Tuttavia, alcuni criticano questa disposizione perché può limitare la flessibilità delle parti nell’esprimere i loro argomenti.
Inoltre, la previsione di conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche è un altro punto importante della riforma. Ciò significa che le parti che non rispettano l’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche possono subire conseguenze negative nel processo.
Un’altra novità importante riguarda la discussione dell’udienza da remoto, che potrà essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, con istanza da notificare alle altre parti. Questa disposizione rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione della giustizia tributaria e può portare a una riduzione dei tempi di attesa e dei costi del processo. Tuttavia, ci sono ancora alcune criticità da affrontare, come le difficoltà di connessione con le sedi delle Corti di Giustizia tributaria, che richiedono un forte potenziamento strutturale.
L’opposizione all’esecuzione tributaria
La proposta di modifica riguarda l’ambito delle opposizioni regolate dagli articoli 615, comma 2, e 617, c.p.c., che saranno proponibili dinnanzi al giudice tributario solo in determinati casi, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, si andrà a modificare l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, consentendo al ricorrente di proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario solo laddove si lamenti la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento oppure dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Questa modifica tiene conto delle indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 114/2018) e della successiva giurisprudenza di legittimità, che hanno riconosciuto la competenza del giudice tributario in materia di opposizioni a specifici atti esecutivi, come la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento.
In questo modo, in tali situazioni, anziché proporre l’opposizione davanti al giudice civile, si dovrà adire quello tributario, ossia la Corte di Giustizia tributaria competente. Questa scelta mira a semplificare il processo e a ridurre i tempi di attesa per la risoluzione delle controversie tributarie.
Pubblicazione e comunicazione immediata dei procedimenti giurisdizionali
La riforma del processo tributario prevede un’importante novità riguardante la pubblicazione immediata del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali del giudice tributario dopo la fase del merito. Questo dispositivo verrà successivamente comunicato alle parti coinvolte nella causa.
L’obiettivo principale di questa modifica è quello di accelerare il processo tributario e impedire la progressione dell’attività di riscossione. Infatti, la pubblicazione immediata del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali consentirà alle parti di avere maggiori informazioni sulla decisione del giudice tributario e di agire di conseguenza.
Inoltre, questa novità rappresenta anche un passo importante verso la trasparenza del processo e la sua digitalizzazione, in quanto i provvedimenti giurisdizionali saranno pubblicati online e saranno quindi facilmente accessibili a tutte le parti interessate.
Tuttavia, ci sono anche alcune criticità da considerare. Ad esempio, la pubblicazione immediata del dispositivo potrebbe creare dei problemi di confidenzialità per alcune parti coinvolte nella causa. Inoltre, potrebbe essere necessario prevedere delle misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati sensibili delle parti coinvolte.
Novità per la fase cautelare
La legge n. 130/2022 ha introdotto importanti modifiche all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, relativo alla sospensione dell’atto impugnato. In particolare, la nuova normativa stabilisce che l‘udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicata alle parti almeno 5 giorni liberi prima dell’udienza. Inoltre, l’udienza di sospensione non potrà coincidere con l’udienza di merito.
Questa modifica mira a accelerare la fase cautelare del processo tributario, riducendo i tempi di attesa per la risoluzione delle controversie. Inoltre, la nuova normativa prevede l’esclusione della prestazione della garanzia per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” nel caso di istanza per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Ciò significa che i contribuenti considerati affidabili dal punto di vista fiscale non dovranno fornire una garanzia per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Inoltre, dalla delega fiscale emerge la volontà di intervenire nuovamente, prevedendo così un’accelerazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Ciò significa che i contribuenti potrebbero ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in modo più rapido anche in caso di ricorsi in appello o in Cassazione.
Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione dell’atto impugnato non è automatica e dipende dalla valutazione del giudice tributario. Inoltre, l’esclusione della prestazione della garanzia per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale” potrebbe sollevare alcune questioni di equità tra i contribuenti.
Definizione agevolata liti pendenti in tutti i gradi di giudizio
L’obiettivo principale della recente riforma del processo tributario è quello di favorire il deflazionamento del contenzioso tributario. A tal fine, la nuova normativa prevede una serie di incentivi per la definizione agevolata delle liti pendenti, non solo nel primo grado di giudizio ma anche nei gradi successivi, compreso quello incardinato dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Questa scelta mira a ridurre i tempi e i costi del processo tributario, favorendo una soluzione rapida e conciliativa delle controversie. Inoltre, la definizione agevolata delle liti pendenti consente di evitare il rischio di una possibile condanna e di conseguenza di dover pagare somme più elevate, comprensive di interessi e sanzioni.
Per incentivare la definizione agevolata delle liti pendenti, la nuova normativa prevede una serie di agevolazioni fiscali come la riduzione delle sanzioni e degli interessi di mora. Inoltre, viene previsto un sistema di conciliazione fiscale, che consente alle parti di trovare un accordo extragiudiziale sulla controversia in questione.
Interventi su Corti di Giustizia e magistrati tributari
La nuova normativa prevede la ridefinizione dell’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti. Questa ridefinizione sarà basata su criteri oggettivi, quali l’estensione sul territorio nazionale, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti, gli enti impositori e della riscossione.
Inoltre, la riforma prevede anche una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale. Questa disciplina assicurerà la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi. Inoltre, i magistrati e i giudici tributari avranno le medesime funzioni che già esercitano presso le Corti di provenienza.
Questa ridefinizione delle Corti di giustizia tributaria mira a rendere più efficiente il sistema giustizia tributaria, evitando la dispersione di risorse e di competenze e assicurando una maggiore omogeneità nel trattamento delle cause tributarie su tutto il territorio nazionale.
Credits: aukidphumsirichat/CanvaPro