Dal momento della sua istituzione sono state diverse le modifiche alla mediazione tributaria. La prossima entrerà in vigore a gennaio 2018. Per poter comprendere meglio questo istituto e come si è evoluto nel tempo ripercorriamo tutta la timeline.
Cosa prevede la normativa sulla mediazione tributaria?
Ieri: l’introduzione della mediazione tributaria obbligatoria
L’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.
In questa prima versione l’istituto prevedeva l’obbligo di presentare una istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva emanato l’atto. Nell’istanza era necessario indicare i motivi di fatto e diritto presenti nel ricorso e chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato.
I requisiti per poter accedere alla mediazione/reclamo erano:
- atto notificato a partire dal 1 aprile 2012;
- valore dell’atto impugnato non superiore ad € 20.000 al netto di interessi, sanzioni e oneri accessori;
- oggetto della controversia:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributaria.
Tante erano, però, le criticità riscontrate. Prima tra tutte l’inammissibilità del ricorso e su questo punto la Circolare 9/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate era molto chiara.
Oggi: Le prime modifiche legislative
L’art. 1, c. 611, lett. a), n. 1 della L. 147/2013
L’inammissibilità diventa improcedibilità!
Precedentemente l’assenza della preventiva istanza di reclamo all’Ufficio rendeva inammissibile il ricorso presso le Commissioni. A seguito della modifica normativa, invece, il ricorso diventa improcedibile. L’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova procedura con la Circolare 1/E del 2014.
Il D.Lgs. 156 del 2015
Successive modifiche alla mediazione tributaria arrivano con l’art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
- Il ricorso prende il posto della vecchia istanza di reclamo
Come spiegato dalla Circolare 38/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016 il reclamo è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso. Questo significa che è sufficiente inserire nel corpo del ricorso la richiesta di mediazione/reclamo ed inviare all’Ufficio il tutto.
- L’ampliamento degli atti reclamabili
Con riferimento “ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016” rientrano tra gli atti assoggettati alla procedura anche quelli precedentemente esclusi, ovvero:
- atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- atti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti emessi dagli enti locali (es. Comuni);
- atti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione (es. Equitalia);
- atti emessi dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (altri soggetti che gestiscono le entrate comunali, ad esempio, Pubbliservizi);
- atti riguardanti le controversie in materia catastale.
Continuano a rimanerne esclusi:
- gli atti di valore superiore alla soglia consentita (20.000 euro che dal 1° gennaio 2018 diventano 50.000 euro);
- gli atti di provvedimenti aventi ad oggetto “Sanzioni accessorie” (emessi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997);
- gli atti riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997)
Domani:mediazione tributaria, la nuova procedura 2018
Con il decreto legge 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene stabilito che a partire dal 1 gennaio 2018 si dovrà esperire la procedura di mediazione reclamo per le liti con un valore non superiore a 50.000.
La norma si applicherà a tutti gli atti ricevuti dal contribuente dal 1 gennaio in poi. Nulla importa il momento in cui è avvenuta la spedizione da parte dell’Ufficio.
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