La scadenza Imu per l’anno 2018 è fissata al 16 dicembre, ma poiché è una domenica la deadline per il pagamento è stata rinviata a lunedì 17 dicembre 2018.

Il pagamento dell’Imu si basa sul possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, qualsiasi sia l’uso a cui sono destinati. Sono quindi obbligati al pagamento dell’Imu:

  • Il proprietario o chi gode di un diritto reale di godimento sull’immobile;
  • Il locatario, dalla stipula e per tutta al durata del contratto, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche se da costruire o in corso di costruzione;
  • Il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • Il coniuge che ha ricevuto in assegnazione la casa coniugale, in caso di separazione o divorzio.

Imu sull’abitazione principale e sulle pertinenze

L’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 definisce come abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Le pertinenze, invece, sono solo quelle che appartengono alle categorie catastali C/2 e C/7, nel limite massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Potrà quindi beneficare delle stesse aliquote definite per l’abitazione principale solo una pertinenza per categoria catastale.

Dal 2014, con l’entrata in vigore della legge n.147/2013, sono esenti dall’Imu le abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Sono invece soggette ad Imu le abitazioni di lusso, ossia quelle che rientrano nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fermo restando l’applicazione della detrazione di 200€ rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione.

Scadenza Imu 2018: chi è esente dal pagamento

Oltre all’esenzione sulla casa principale, nelle casistiche appena descritte, l’Imu non si applica anche ad altre tipologie di immobili, come:

  • Unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibita ad abitazione principale, comprensive delle relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • Fabbricati di civile abitazione e destinati ad alloggi sociali;
  • La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • L’immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente ad ordinamento civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Le casistiche di esenzione dal pagamento dell’Imu possono poi riguardare gli italiano all’estero iscritti all’AIRE e gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea diretta entro il primo grado; altre categorie di immobili sono invece interessati da una riduzione dell’Imu, come nel caso di quelli locati a canone concordato. Per tutti i dettagli e gli approfondimenti, puoi leggere qui lo speciale de Il Sole 24 Ore.

Saldo Imu 2018

Entro il 17 dicembre 2018 deve essere versato il saldo dell’Imu per l’anno 2018. Solitamente il pagamento è effettuato in due rate, ma con la possibilità di versare il dovuto in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza dell’acconto.

È possibile pagare sia con un bollettino postale che con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 – abitazione principale e relative pertinenze – (destinatario COMUNE);

3913 –fabbricati rurali ad uso strumentale – (destinatario COMUNE);

3914 – terreni – (destinatario COMUNE);

3916 – aree fabbricabili – (destinatario COMUNE);

3918 – altri fabbricati – (destinatario COMUNE);

3925 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D – (destinatario STATO);

3930 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D – (destinatario COMUNE).

 

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