L’anno nuovo ha portato con sé due importanti novità: da una parte l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e l’aumento, previsto dalla Legge di Bilancio, del limite di fatturato per rientrare nel regime forfettario della Partita Iva.
L’aumento del limite di fatturato, che passa a 65.000 euro lordi l’anno, consentirà a molti professionisti di cambiare regime di appartenenza, beneficiando così di un’aliquota agevolata, ma non solo. I possessori di Partita Iva in regime agevolato sono esonerati dall’emissione di fatture elettroniche.
Fino allo scorso anno, l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico era previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1 gennaio 2019, invece, l’obbligo di fatturazione elettronica si è esteso a tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, ma anche di privati consumatori. Sono però esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica alcune specifiche operazione e categorie di professionisti, inclusi appunto i possessori di Partita Iva in regime forfettario. Vediamo nei dettagli come funziona questa esclusione.
Chi è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica
Secondo l’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 127/2015, modificato poi dall’articolo 1, comma 909, L.205/2017, sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica i lavoratori autonomi e le imprese che rientrano nei regimi agevolati esentati dall’applicazione dell’imposta, ossia:
- Regime di vantaggio (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011);
- Regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Ovviamente, tale esonero non vieta ai professionisti e alle imprese escluse di utilizzare la fattura elettronica qualora lo volessero.
Abbiamo anticipato come siano cambiate le modalità di accesso al regime agevolato: prima di parlare di come funziona la fattura elettronica in regime forfettario, quindi, vediamone in breve le caratteristiche.
Fattura elettronica in regime forfettario.
Fino all’anno scorso, per accedere al regime forfettario era necessario rispettare questi requisiti:
- Ricavi e compensi percepiti differenziati in base all’attività esercitata
- Spese per lavoro dipendente e assimilati entro i 5.000 euro lordi
- Beni strumentali di costo complessivo entro i 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti.
La Legge di Bilancio ha ridotto questi tre requisiti ad uno solo, stabilendo un nuovo limite di fatturato parti a 65.000 euro l’anno, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Questa modifica, introducendo un solo requisito per l’accesso, ha di fatto offerto a molti l’opportunità di cambiare regime, passando da quello ordinario al forfettario, ottenendo così l’esonero dall’emissione di fattura elettronica.
L’obbligo di fatturazione elettronica rimane invece in caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Regime forfettario e ricezione delle fatture elettroniche
Se è vero che non è obbligatorio emettere fattura elettronica in regime forfettario, un discorso a parte merita invece la ricezione delle fatture e la loro conservazione a norma.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito ogni dubbio in merito, con una FAQ dedicata: “Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia”.
Il professionista con Partita Iva in regime forfettario, quindi, potrà sempre ricevere una copia cartacea o un pdf via mail della fattura elettronica emessa da un loro fornitore. Chiaramente, qualora volesse ricevere la fattura elettronica, sarà sempre possibile comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC e quindi ricevere il documento tramite il Sistema di Interscambio.
Conservazione delle fatture elettroniche in regime forfettario
I professionisti che rientrano nel regime forfettario non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non comunichi al cedente/prestatore un indirizzo PEC o un codice destinatario con cui ricevere la fatture elettroniche tramite SdI.
Questi professionisti hanno quindi due possibilità:
- Chiedere una copia cartacea o digitale della fattura, e quindi essere esonerati dagli obblighi di conservazione; sarà comunque possibile scaricare la fattura elettronica accendendo alla propria area personale sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- Comunicare la propria PEC o il codice destinatario per ricevere le fatture elettroniche, attivando così l’obbligo di conservazione a norma di legge.