Non ci sono dubbi: il 2019 è l’anno della Pace Fiscale. Dopo un primo “assaggio” a novembre 2018, con la definizione agevolata degli atti di accertamento, durante l’anno in corso quasi tutte le definizioni agevolate e le sanatorie previste dalla Pace Fiscali troveranno applicazione e produrranno i loro effetti.
È proprio nel corso di quest’anno, infatti, che i contribuenti dovranno presentare i modelli e in, molti casi, pagare la prima o l’unica rata di quanto dovuto per la definizione agevolata.
Le agevolazioni previste dalla Pace Fiscale sono molte e ognuna ha i suoi adempimenti e le sue tempistiche: vediamole tutte, in modo da delineare un quadro chiaro delle scadenze 2019.
Definizione agevolata processi verbali di constatazione
È possibile definire in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre e per i quali, a tale data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o un invito al contradditorio.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione relativa al contenuto del processo verbale di constatazione in materia di imposte su redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Scadenza per la presentazione del modello: 31 maggio 2019
Versamento delle imposte auto liquidate: 31 maggio 2019
È possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, che per il 2019 sono pari allo 0,8%, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
Definizione agevolata atti di accertamento
È possibile definire: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
Con la definizione agevolata prevista dalla Pace Fiscale è possibile pagare le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro trenta giorni dalla suddetta data o entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24 ottobre 2018.
Pace fiscale e rottamazione ter
Il D.L. n. 119/2018, insieme alle successive modifiche introdurre con il D.L. n. 135/2018 e la Legge n.145/2018, offrono un ampio ventaglio per la definizione dei ruoli. Vediamo le diverse casistiche.
Rottamazione ter per i contribuenti che non hanno beneficiato delle seguenti rottamazioni.
- Scadenza per la presentazione del modello: 30 aprile 2019
- Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione: 30 giugno 2019
- Scadenza per il versamento della prima (pari al 10% dell’importo dovuto) o unica rata: 31 luglio 2019
- Scadenza per il versamento della seconda rata (10% dell’importo dovuto): 30 novembre 2019 (cadrà di sabato, per cui la scadenza effettiva sarà il 2 dicembre 2019)
- Scadenza per le restanti rate per il 2020 (massimo 18 rate consecutive di pari ammontare): 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
- Sulle rate, a partire dal 1 agosto 2019, saranno dovuti interessi pari al 2% annuo.
Rottamazione per coloro che hanno versato le rate di luglio,settembre e ottobre 2019 entro il 7 dicembre 2018
- Non è necessario presentare nessun modulo per la definizione agevolata, in quanto l’ammissione è automatica.
- Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione: 30 giugno 2019
- Gli importi dovuti possono essere versati in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza al 31 luglio 2019 e al 30 novembre 2019
- Sulle rate, a partire dal 1 agosto 2019, saranno dovuti interessi pari al 0,3% annuo.
Rottamazione per coloro che non hanno versato le rate di luglio,settembre e ottobre 2019 entro il 7 dicembre 2018
- Scadenza per la presentazione del modello: 30 aprile 2019
- Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione: 30 giugno 2019
- Scadenza per il versamento della prima o unica rata: 31 luglio 2019
- Scadenza per il versamento della seconda rata: 30 novembre 2019 (cadrà di sabato, per cui la scadenza effettiva sarà il 2 dicembre 2019)
- Scadenza per le restanti rate per il 2020 e il 2021 (massimo 18 rate consecutive di pari importo): 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
- Sulle rate, a partire dal 1 agosto 2019, saranno dovuti interessi pari al 0,3% annuo.
Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i contribuenti in difficoltà economiche
La Pace Fiscale 2019 ha introdotto la possibilità, per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo famigliare fino a 20.000 euro), di aderire al cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Possono aderire alla definizione agevolata anche i contribuenti che presentino i suddetti requisiti e abbiano già aderito alla rottamazione ma sono decaduti per non aver versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il decreto Semplificazioni ha inoltre previsto un’ulteriore possibilità per i contribuenti che hanno fatto domanda per il saldo e stralcio, ma sono stati respinti perché non in possesso dei requisiti. In tal caso, per i debiti definibili in base alla norma sulla rottamazione ter, l’Agenzia delle Entrate include automaticamente il contribuente nella definizione agevolata, fornendogli l’importo da pagare e le relative scadenze.
Di seguito tutte le scadenze sulla base delle diverse casistiche.
Saldo e stralcio per i contribuenti ammessi
- Scadenza per la presentazione del modello: 30 aprile 2019
- Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione: 31 ottobre 2019
- Scadenza per il versamento della prima (pari al 35% dell’importo dovuto) o unica rata: 30 novembre 2019
- Scadenza per le restanti rate: 31 marzo 2020 (20% dell’importo), 31 luglio 2020 (15% dell’importo), 31 marzo 2021 (15% dell’importo), 31 luglio 2021 (15% dell’importo, la rata scadrà effettivamente il 2 agosto)
- Sulle rate, a partire dal 31 dicembre 2019, saranno dovuti interessi pari al 2% annuo.
Saldo e stralcio per i contribuenti respinti
- Scadenza per la presentazione del modello: 30 aprile 2019
- Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione: 31 ottobre 2019
- Scadenza per il versamento della prima (pari al 30% dell’importo dovuto) o unica rata: 30 novembre 2019
- Scadenza per le restanti rate (massimo 16, di pari importo) a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
- Sulle rate, a partire dal 31 dicembre 2019, saranno dovuti interessi pari al 2% annuo.
Pace fiscale: saldo e stralcio delle mini cartelle esattoriali
Il decreto sulla Pace Fiscale prevede che i debiti fino al 24 ottobre 2019 che abbiano un importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e risultanti dai singoli incarichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati.
L’annullamento è applicato anche per i debiti riferiti alle cartelle per le quali sia già intervenuta la richiesta di cui all’art.3 D.L. 119/2018.
L’annullamento è stato effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Rottamazione dei ruoli relativi a risorse proprie UE
Possono beneficiare della definizione agevolata anche i contribuenti che presentano debiti per carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, riguardanti risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’IVA riscossa all’importazione(art. 5, D.L. n. 119/2018).
Di seguito le scadenze per la rottamazione:
- Scadenza per la presentazione del modello: 30 aprile 2019
- Comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione del mancato accoglimento o dell’avviso del’adesione alla rottamazione: 31 luglio 2019
- Scadenza per il versamento della prima o unica rata: 30 settembre 2019
- Scadenza per le rate successive: 30 novembre 2019 (cadrà di sabato, per cui la scadenza effettiva sarà il 2 dicembre 2019), 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020, 30 novembre 2020
- Sulle rate, a partire dal 1 ottobre 2019, saranno dovuti interessi pari al 2% annuo.
Definizione agevolata delle liti pendenti
È possibile definire in via agevolata le liti pendenti al 24 ottobre 2018, la cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate e per le quali, alla suddetta data, sia stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ecco le scadenze per aderire alla chiusura delle liti pendenti, con agevolazioni che variano a seconda del grado di giudizio:
- Scadenza per la presentazione del modello: 31 maggio 2019
- Scadenza per il versamento della prima o unica rata: 31 maggio 2019
- Scadenza per le rate successive (solo se gli importi dovuti superano i 1.000 euro e per un massimo di 20 con cadenza trimestrale): 31 agosto 2019 (slitta al 2 settembre) terza rata: 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre), 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 agosto 2020, 30 novembre 2020.
- Sulle rate, a partire dal 1 giugno 2019, saranno dovuti interessi pari al 0,8% annuo.
Pace Fiscale e sanatoria per le irregolarità formali
Infine, l’ultima sanatoria prevista della Pace Fiscali riguarda le irregolarità formali. Si applica ai contribuenti che hanno commesso errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, fino al 24 ottobre 2018.
Le violazioni possono essere sanate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta. Il versamento può essere effettuato con due rate di pari importo, con scadenza la 31 maggio 2019 e al 2 marzo 2020.