Il decreto fiscale 2019 ha introdotto la cosiddetta rottamazione ter, ossia la terza “edizione” della definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione. La rottamazione ter, rispetto alle precedenti edizioni del 2016 (art. 6, D.L. n. 193/2016) e del 2017 bis (art. 1, D.L. n. 148/2017), introduce alcune importanti novità. Vediamo quindi come effettuare il calcolo dell’importo dovuto e la rateazione, comprensiva degli interessi di dilazione, con la rottamazione ter.
Calcolo rottamazione ter: le tre ipotesi
Per effettuare una simulazione del calcolo per la rottamazione dei ruoli, è possibile far riferimento a tre ipotesi:
- Definizione dei ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter vera e propria)
- Definizione del debito residuo da rottamazione bis in caso di versamento delle rate pregresse entro il 7 dicembre 2018 (art.3, comma 21 D.L. n. 119/2018)
- Definizione dei ruoli già definiti con la rottamazione bis, ma per i quali non è stato effettuato il versamento del pregresso entro il 7 dicembre 2018 (art.3, comma 23 D.L. n. 119/2018).
In queste due ultimi ipotesi, non parliamo tanto di rottamazione quanto di rideterminazione delle rate.
Per calcolare quanto dovuto è possibile utilizzare l’apposito Tool per il calcolo della rottamazione 2019 messo a disposizione gratuitamente da One FISCALE: inserendo i dati richiesti è possibile determinare l’importo dovuto e quello delle diverse rate, comprensivo degli interessi di dilazione. Inoltre, prendendo in considerazione le prime due ipotesi sopra elencate, è possibile calcolare anche il risparmio in termini assoluti e in termini percentuali che si otterrebbe aderendo alla sanatoria.
È ovvio che si tratta semplicemente di simulazioni senza alcun valore legale, utili a farsi un’idea sulla definizione agevolata dei ruoli: gli importi realmente dovuti dal contribuente e il relativo piano di rateizzazione sono calcolati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in base al tipo di definizione scelta.
Rottamazione ter: un breve ripasso
La rottamazione ter, prevista nel decreto fiscale 2019, permette ai debitori, in relazione ai carichi inclusi nei ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, di estinguere il debito senza l’obbligo di corrispondere sanzioni, interessi di mora (4,13% annuo) e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Aderendo alla definizione agevolata, l’unico importo da versare sarà pari alle:
- Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi
- Somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso sulle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Gli aggi della riscossione a carico del debitore, per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica, sono così determinati:
- Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012: 9%
- Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015: 8%
- Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2015: 6%
Per avviare la procedura di rottamazione ter è necessario presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 30 aprile 2019. Una volta ricevuta la domanda, l’Ente di riscossione ha tempo fino al 30 giugno 2019 per inviare una comunicazione che, in caso di accoglimento dell’istanza, conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini per il pagamento.
Il pagamento per la definizione agevolata può avvenire secondo le seguenti modalità:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
- In un massimo di 18 rate, di cui la prima e la seconda pari al 10% dell’importo dovuto, da versare rispettivamente entro il 31 luglio 2019 e il 2 dicembre 2019 (la scadenza in realtà cade il 30 novembre, ma è un sabato). Le restanti 16 rate, tutte di pari importo, devono essere versate con l’applicazione di un interesse annuo che, dal 1 agosto 2019, è pari al 2%. Le scadenze per il pagamento sono:
- 28 febbraio
- 31 maggio
- 31 luglio
- 30 novembre
Rottamazione bis: possibilità per i ritardatari
I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis, per i carichi relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017, ma non hanno versato le rate pregresse in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, hanno due possibilità:
- Se hanno versato il pregresso entro il 7 dicembre 2018, possono beneficiare del ricalcolo del debito residuo, in un massimo di 10 rate, con scadenza 31 luglio – 30 novembre 2019, sulle quali sono dovuti interessi annui dello 0,3%
- Se non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre 2019, possono essere riammessi, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019 e versando il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (con scadenza 31 luglio 2019, il 30 novembre 2019 e quindi entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021).