Sulla chiusura delle liti fiscali pendenti ci sono ancora dubbi aperti, e in particolare sulla possibilità di definire le controversie anche nell’ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo.

La norma infatti prevede che, ai fini della definizione, le liti fiscali instaurate davanti alle giurisdizioni tributarie siano pendenti alla data della presentazione della domanda, ma quale significato deve essere attribuito alla locuzione “liti pendenti”? Ed inoltre, in questa categoria rientrano anche le controverse introdotte con ricorsi inammissibili?

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è stata introdotta dalla cosiddetta pace fiscale: secondo l’art. 6 del decreto fiscale 2019, possono essere definite le controverse in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato di grado e di giudizio, incluso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Prima di provare a sciogliere il dubbio sulla possibilità di definire le liti in caso di inammissibilità del ricorso introduttivo, facciamo un breve riassunto sulle precedenti “edizioni” di definizione agevolata.

Definizione agevolata delle liti fiscali: i precedenti

Le ultime definizioni agevolate delle liti fiscali pendenti sono quelle disciplinate dal:

  • D.L. n. 50/2017
  • D.L. n. 98/2011
  • D.L. n. 289/2002

Nonostante alcune differenze, l’attuale definizione agevolata ha molte analogie con le precedenti, specie nel concetto di lite fiscale pendente, intesa come lite già instaurata con atto introduttivo alla data di entrata in vigore della normativa, e non conclusa con sentenza passata in giudicato al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

In tal senso, perciò, possono rivelarsi utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti definizioni e dalle quali è possibile trarre alcune risposte in merito ai dubbi sui ricorsi considerati inammissibili.

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Ricorsi dichiarati inammissibili: i precedenti pareri dell’Agenzia delle Entrate

In merito alla definizione agevolata delle liti tributarie introdotta nel 2011, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 ha espressamente ammesso la possibilità di definire anche le liti instaurate con ricorsi proposti oltre i termini prescritti dalla legge, oppure senza i requisiti di forma e di contenuto previsti dall’art. 18, D.Lgs. n. 546 del 1992, purché non fosse già intervenuta una pronuncia definitiva di inammissibilità.

Dello stesso avviso la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, nella quale l’Agenzia delle Entrate tuttavia, pur riconoscendo la possibilità di definire le liti instaurate con ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, accoglieva l’orientamento della Cassazione in tema di controversie instaurate tardivamente nell’ambito della definizione delle liti fiscali pendenti.

In tale pronuncia è particolarmente interessante il concetto di “lite reale” e “lite pendente“, che secondo i giudici di legittimità assumono una valenza rilevante ai fini della definizione agevolata. La lite, infatti, deve essere considerata pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, in quanto tale disposizione si riferisce a liti “reali”, ossia con un margine di incertezza e che quindi siano definibili tanto nell’interesse del contribuente quanto in quello dell’amministrazione.

In tal senso l’Agenzia delle Entrate potrebbe quindi negare la definizione agevolata nel caso in cui si sia palesata una forma di abuso del processo, oppure siano stati utilizzati gli strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall’ordinamento.

Appare quindi importante definire quando la lite fiscale debba considerarsi “strumentale”. Secondo la Corte di Cassazione c’è una forma di abuso “in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituto dal fatto che il contribuente abbia impugnato l’atto impositivo ben oltre i termini di legge […] senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell’impugnazione nonostante il tempo trascorso“.

Proprio alla luce di questo orientamento, il contribuente potrebbe vedere respinta la propria domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente, se ad esempio la controversia sia stata introdotta oltre i termini di legge e non siano state presentate argomentazioni volte a delineare la questione principale sottoposta al giudice, anche in merito alla tardività dell’atto introduttivo del giudizio.

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Liti pendenti: l’abuso dello strumento processuale impedisce la definizione

Tornando quindi al quesito principale, visto il tenore della norma di riferimento e considerando le circolari relative alle precedenti definizioni, non si ravvisano impedimenti nella definizione agevolata delle liti tributarie, anche se instaurate con ricorsi di per sé inammissibili, purché non vi sia stato un evidente abuso dello strumento processuale volto alla creazione artificiosa di un contenzioso che permetta di pagare una minore imposta rispetto a quanto accertato. Tutto ciò, sempre nell’ipotesi in cui la pronuncia di inammissibilità non sia già diventata definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.