In caso si voglia procedere con la rottamazione di una lite pendente per la quale sia intervenuta una sentenza della Cassazione, come deve essere considerata la controversia?
Secondo quanto chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.84 del 2019, tali controversie devono essere considerate come liti pendenti in primo grado: il giudizio di rinvio della Cassazione, infatti, costituisce una nuova e autonoma fase del giudizio diretto.
Vediamo i dettagli esplicitati nella risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Rottamazione controversie pendenti: un breve riassunto
La rottamazione delle liti pendenti, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è disciplinata dal Decreto Fiscale 2019, che stabilisce per la definizione agevolata il versamento di un importo commisurato al valore della controversia. Tale importo inoltre è diversificato in base allo stato e alla durata del giudizio, e in particolare:
- in caso di ricorso pendente iscritto in pirmo grado, si può definire la controversia pagando il 90% del suo valore
- se l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente, la lite pendente può essere definita con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado
- per le liti pendenti in Corte di Cassazione e per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è prevista la definizione con il pagamento del 5% del valore della controversia.
Definizione delle liti pendenti con rinvio della Cassazione
Nella fattispecie di una lite pendente con rinvio della Cassazione, la disciplina applicabile può essere desunta dalle norme processuali. Il codice di procedura civile, infatti, dispone che nei casi di mancata o intempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, l’intero processo si estingue, con la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse in corso del processo stesso.
Non è inoltre possibile, in tal caso, richiedere l’esecuzione della sentenza di primo grado riformata dalla sentenza cassata, in quanto tale eventualità può fondarsi solo sulla sentenza del giudice di rinvio.
L’Agenzia delle Entrate, rispodendo all’interpello di cui sopra, ha quindi evideziato come il giudizio di rinvio costituisca una nuova e autonoma fase, oltre che un momento ulteriore e successivo del giudizio diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce a nessuna precedente pronuncia, ma semplicemente statuisce sulle domande proposte dalle parti.
Presupponendo il caso della mancata riassunzione, si consoliderebbe l’originario atto impositivo: in tal caso è però necessario evidenziare che nell’ipotesi di cassazione con rinvio, ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, è necessario versare un importo commisurato al 90% del valore della controversia, in analogia a quanto previsto per i ricorsi pendenti davanti alla Commissione Tributaria di primo grado.
Sullo stesso tema, anche la Relazione illustrativa al D.L. n. 119 del 2018 ha confermato che nel caso in cui intervenga una sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, coerentemente con quanto previsto in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio.