Dal 1 luglio la fattura elettronica è una realtà per 3,2 milioni di contribuenti. Nei primi sei mesi di applicazione, la fattura elettronica tra privati ha fatto registrare ad Agenzia delle Entrate quasi un miliardo di file transitati sul Sistema di Interscambio: un ottimo risultato, che consentirà di mettere a frutto l’esperienza accumulata in questi mesi per migliorare il servizio e apportare alcune correzioni.
E proprio da lunedì 1 luglio sono entrate in vigore alcune novità che interessano da vicino i professionisti e gli operatori coinvolti dall’obbligo di fatturazione elettronica: vediamole nel dettaglio.
Nuovo termine per le fatture immediate
Dal 1 luglio 2019 il termine per le fatture elettroniche immediate (ma anche cartacee) è stato esteso dal 10 a 12 giorni. Lo stabilisce il decreto crescita (Dl 34/2019), convertito dal Parlamento il 27 giugno. Bocciata invece l’ipotesi di un’estensione del limite a 15 giorni.
Il nuovo termine per l’emissione della fattura immediata riguarda i documenti emessi a partire dal 1 luglio, anche se relativi ad operazioni effettuate precedentemente. Quindi, per un’operazione effettuata il 27 giugno, la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il 9 luglio, mentre per un’operazione fatta il primo luglio si avrà tempo fino al 13 luglio.
Novità nella compilazione del file Xml
Nella circolare 14/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la data di emissione della fattura elettronica coincide con quella di trasmissione del file al Sistema di Interscambio. Nel caso delle fatture immediate, invece, la data in cui l’operazione è stata effettuata deve essere inserita nel campo “Data” del file Xml.
Inoltre dal 1 luglio non è più obbligatorio numerare le fatture ricevute: in questo modo si alleggerisce notevolmente il carico di lavoro e si risolvono alcune difficoltà emerse proprio in merito alla numerazione delle fatture elettroniche all’interno della piattaforma.
Annotazione e registrazione delle fatture emesse
Le fatture elettroniche emesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuata le operazioni. Perciò, una fattura relativa ad un’operazione effettuata ad agosto dovrà essere annotata entro il 15 settembre, e quindi registrata in modo che il mese di riferimento possa essere individuato anche attraverso registri sezionali o codifiche.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse
Dal 1 luglio è scattato l’obbligo del pagamento, ogni tre mesi, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio. L’importo dell’imposta sarà reperibile all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo il Fisco ha spiegato ed ha precisato che al calcolo dell’imposta di bollo concorrono le fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio e correttamente elaborate, e quindi non quelle scartate. Il pagamento potrà essere effettuato con il modello F24 oppure tramite addebito su conto corrente postale o bancario.
Fattura elettronica, le sanzioni entrano a regime
Terminato il periodo di rodaggio, dal 1 luglio entrano a pieno regime le sanzioni previste in tema di fatturazione elettronica. Tali sanzioni, previste nell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 18/12/1997 n.471 e richiamate nel dal decreto legislativo n.127/2015, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile che non è stato correttamente documentato o registrato.
Se invece la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.