Dal 1 luglio 2019 il Processo Tributario Telematico non è più un’opzione facoltativa, ma è obbligatorio per tutti i giudizi instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso o appello notificato, appunto, dal 1 luglio.
Qualche giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, il MEF ha pubblicato la circolare del 4 luglio n.1/DF che illustra nel dettaglio le modalità operative delle notifiche e del deposito degli atti con modalità telematiche.
Notifiche via PEC e PPT: le procedure da seguire
Secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del D.Lgs. n.546/1992, le notifiche e il deposito degli atti del Processo Tributario devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.
Gli atti introduttivi del giudizio, perciò, devono essere notificati alla controparte tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) e, entro i successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità sempre telematiche.
L’obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche la Guardia di Finanza in riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo.
Non sono invece tenuti ad utilizzare PEC e modalità telematiche i contribuenti che scelgono di non avvalersi di un difensore e che sono in giudizio per controversie di valore non superiore a 300 euro.
La già citata circolare del MEF specifica che, ai fini della decorrenza dei termini processuali, secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 8 del decreto MEF 163/2013, gli effetti della notifica PEC andata a buon fine sono differenti per il mittente e il destinatario.
Per il mittente, infatti, la notifica via PEC si intende eseguita al momento dell’invio del documento al proprio gestore PEC: tale momento è attestato della ricevuta di accettazione rilasciata proprio dal gestore del sistema. Ai fini del perfezionamento della notifica, perciò, per il mittente è indifferente che il destinatario visualizzi o meno quanto contenuto nella PEC ricevuta: è sufficiente che il messaggio venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia a sua volta immediata ricevuta.
Per il destinatario, invece, ai fini del perfezionamento della notifica è necessario far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal gestore del servizio.
Le notifiche degli atti del Processo Tributario Telematico tramite PEC possono essere effettuate tutti i giorni, 24 ore su 24. La circolare del MEF, inoltre, specifica che se la notifica è eseguita tra le 21 e le 24 del giorno di scadenza si perfeziona: per il notificante sarà considerata tempestiva se entro le 23.59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario si opera il differimento al giorno successivo.
Modalità operative delle notifiche tramite Posta Elettronica Certificata
La circolare MEF suggerisce infine alcuni elementi da indicare nell’oggetto e nel messaggio di PEC, in modo da permettere al destinatario di individuare correttamente l’atto notificato per le conseguenti attività di difesa, ma anche di comprendere la finalità della notifica dell’atto. In tal modo, inoltre, il notificante potrà ottenere delle ricevute PEC di consegna e accettazione contenente tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica.
Nel dettaglio, in caso di un atto introduttivo del giudizio, è necessario indicare nell’oggetto la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”. Nel corpo del messaggio è poi opportuno indicare:
- la tipologia dell’atto, ad esempio ricorso, appello, sentenza e così via
- l’atto impositivo impugnato o gli estremi della sentenza
- nome, cognome e codice fiscale del difensore o dell’ufficio notificante
- nome, cognome o denominazione, ragione sociale e codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti, se necessaria
- nome e cognome o denominazione e ragione sociale del destinatario
- l’indirizzo PEC a cui si notifica l’atto
- la Commissione tributaria adita.
Nel caso in cui la notifica abbia per oggetto la sentenza, è poi opportuno scrivere nell’oggetto “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel corpo delle messaggio specificare che si tratta di una notifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve.