Sono ufficiali le modifiche al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019, contenente le modalità di funzionamento degli ISA, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Le modifiche fanno riferimento in particolare alle variabili precalcolate, secondo quanto previsto dal MEF con il decreto 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto 2019. Il decreto individua nuove modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l’Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sostituendo l’allegato 10 del decreto originale.
Il programma informatico in dotazione dall’Agenzia delle Entrate, finalizzato proprio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato già aggiornato in tal senso.
Il nuovo allegato 10 indica quindi le variabili che l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire al contribuente o al suo intermediario per l’applicazione degli ISA. Le variabili sono fornite in base alla “posizione ISA“, definita sulla base di alcuni elementi identificativi, ossia:
- Codice Fiscale
- Codice ISA
- Tipologia di reddito.
Le posizioni ISA, corredate dei dati precalcolati, sono quindi elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, in base ai dati degli studi di settore, ai parametri e agli Indici sintetici di affidabilità applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, e ad altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, sulla base di queste informazioni l’Agenzia delle Entrate elabora per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di imprese e una per l’attività di lavoro autonomo, ma senza specifico riferimento al codice ISA e senza dati precalcolati. In fase di applicazione sarà utilizzata, in base alla tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.