La rottamazione delle cartelle esattoriali decisa con il Dl 193/2016 prima e con il Dl 119/2018 poi (rottamazione e rottamazione bis), include anche gli interessi di sospensione giudiziale, che devono essere assimilati agli interessi di mora.
Entrambi i decreti, infatti, stabiliscono che i carichi affidati agli agenti della riscossione siano definibili in via agevolata senza la corresponsione di sanzioni, comprendendo in tali carichi “gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La rottamazione, perciò, si intende perfezionata con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi diversi da quelli di mora. Dal momento che gli interessi di sospensione sono assimilabili agli interessi di mora, con la rottamazione non saranno dovuti.
Rottamazione e interessi di mora: le sentenze
Si esprimono in tale senso due recenti sentenze, una della Commissione tributaria regionale della Lombardia (se 3171/2018 del 10 luglio 2018) e l’altra della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 2806/1/19 del 19 giugno 2019).
Entrambe le sentenze accolgono le motivazioni della società contribuente, secondo la quale gli interessi maturati in seguito al decadere degli effetti della sospensione (ex art. 47 del decreto legislativo 546/1992) devono essere assimilati agli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr 602/1973. Quest’ultimo articolo, in particolare, stabilisce che “decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”.
Il citato articolo 25, poi, stabilisce che, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella, il mancato pagamento di quanto dovuto fa scattare gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. Pertanto, gli interessi maturati dopo il venir meno degli effetti della sospensione, calcolati in base al periodo di sospensione giudiziale, possono essere equiparati agli interessi di mora in quanto alternativamente dovuti, dopo la messa in mora del contribuente, per lo stesso motivo, ossia il ritardo nel pagamento, e in riferimento allo stesso periodo.
Distinguere interessi di mora da interessi di sospensione, includendo i primi nella definizione agevolata ed escludendo i secondi, sarebbe infatti piuttosto irragionevole, oltre che irrazionale.
Infatti la scelta di escludere dalla rottamazione quanto dovuto per gli interessi di sospensione e le controversie collegate è manifestamente contraria alle motivazione di fondo della normativa considerata, che ha come obiettivo la riduzione del contenzioso tributario.
Inoltre, è irrazionale ipotizzare che il legislatore, nel disegnare la normativa sulla rottamazione, abbia incluso nella definizione agevolata le sanzioni e gli interessi di mora ma non gli interessi di sospensione, nonostante questi ultimi sia dovuti in riferimento a importi per i quali il contribuente p stato già messo in mora e proprio in sostituzione degli interessi di mora. Infine, una simile impostazione implicherebbe per il contribuente che non ha pagato tempestivamente le somme iscritte a ruolo in virtù di un provvedimento di sospensione giudiziale, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un contribuente che non ha pagato le suddette imposte senza alcuna giustificazione.