L’introduzione del Processo Telematico Tributario ha portato una ventata di innovazione nel settore, ma anche una serie di dubbi sulle modalità di applicazione: ad esempio, in merito alle notifiche tributarie via PEC sorgono diverse domande, alcune delle quali hanno trovato risposta nelle ordinanze della Cassazione.
In particolare, sulle notifiche degli atti tributari si applica il principio del tempus regit actum: le notifiche inviate via PEC dopo l’introduzione del processo tributario telematico, quindi, sono valide anche se il giudizio era stato originariamente instaurato con la modalità cartacea.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.25713 dell’11/10/2019, fornendo il proprio parere su una vicenda che aveva visto la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente.
Secondo la CTR, infatti, dal momento che il ricorso era stata notificato prima dell’entrata in vigore del processo telematico tributario, la notifica dell’appello tramite PEC era inesistente perché difforme dal modello legale, specie in base a quanto previsto dall’art.2 comma 3, D.M. 163/2013, secondo il quale è obbligatorio utilizzare le stesse modalità di notifica in primo grado e in appello.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto il ricorso per Cassazione, evidenziando la violazione e la falsa applicazione delle norme in tema di processo tributario telematico e di notifiche tributarie, ed in particolare degli articoli:
- 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992
- 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992
- articolo 48 D.Lgs. 82/2005
- articolo 48 D.Lgs. 82/2005
- articolo 39, comma 8, lett. d), D.L. 98/2011
- articolo 12 D.Lgs. 156/2015
- articolo 3, comma 3, D.M. 163/2013
- articolo 16 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016 e del D.M. 15.12.2016.
Secondo la Cassazione il ricorso di Agenzia delle Entrate è fondato: già in precedenza infatti la Corte si era espressa in tema di contenzioso tributario, ricordando come le notifiche tributarie via PEC erano previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2019 esclusivamente davanti alle Commission tributarie regionali di Toscana e Umbria, come precisato dall’art.16 del D.M. 04/08/2015. Successivamente, con il D.M. 14/12/2016, il PPT è entrato in vigore anche nelle altre regioni, secondo diverse scadenze: nel Lazio, il processo tributario telematico è stato introdotto a partire dal 15 aprile 2017.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione si applica il principio tempus regit actum, perciò le modalità telematiche di notifica possono essere applicate ai singoli atti compiuti a partire dal 15/04/2017, anche se il processo ha avuto inizio in una data precedente. Perciò, l’appello proposto da Agenzia delle Entrate tramite PEC in data 19/07/2017 davanti alla CTR del Lazio è da considerarsi ritualmente notificato, nella vigenza del processo tributario telematico.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013. secondo il quale “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore“.
Da questa disposizione la CTR deduceva il principio secondo il quale le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere mantenute in tutti i gradi di giudizio e pertanto, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado nelle modalità tradizionali, riteneva esclusa la possibilità di avvalersi della notifica tramite PEC in appello.
Secondo la Suprema Corte, invece, “l’interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l’appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente”.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, stabilendo il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di giudizio.