L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 730, e le relative istruzioni, in modo definitivo. Il modulo 730 contiene tutte le novità sui diversi provvedimenti introdotti nei mesi precedenti, dalle spese per l’istruzione a al nuovo limite per i figli a carico. Vediamo i cambiamenti riportati nel nuovo modello 730 in modo da prepararci in vista della dichiarazione dei redditi.
Prima di andare avanti, è bene specificare che a presentare la dichiarazione dei redditi con il nuovo modello 730 saranno sempre lavoratori dipendenti e pensionati, che a partire dal 15 aprile avranno a disposizione, sul sito di Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato. Ovviamente i contribuenti non hanno l’obbligo di utilizzare il modello precompilato e potranno presentare la dichiarazione dei redditi anche con il 730 ordinario.
Vediamo quindi le principali novità.
Novità modello 730: gli eredi
Una delle novità introdotte nel modello 730 appena pubblicato riguarda gli eredi, che potranno usare il modello per presentare la dichiarazione dei redditi delle persone decedute. La novità riguarda la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020.
Gli eredi potranno presentare la dichiarazione utilizzando il modello 730 per conto del contribuente deceduto con i requisiti per utilizzare il modello semplificato, che in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta (né del contribuente né dell’erede), ma dovrà essere presentato tramite un professionista o un Caf, oppure telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Figli a carico: i nuovi limiti
Contribuenti impatriati
Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%, ridotta al 10% se la residenza è stata trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Per quanto riguarda invece gli sportivi professionisti, i redditi da lavoro dipendente o assimilati contribuiscono nella misura del 50% alla formazione del reddito complessivo, purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile.
Imposta sostitutiva per lezioni private e istruzione
Il nuovo modello 730 introduce la possibilità di applicare una tassazione sostitutiva del 15%, da versare entro il termine per il pagamento dell’Irpef, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni. Si può sempre decidere, comunque, di applicare l’Irpef ordinaria (rigo D5 del 730/2020 con il codice 5).
Inoltre, per l’anno 2019 si può fruire di una detrazione massima di 800 euro per le spese relative all’istruzione.
Pace contributiva
Per quanto riguarda la detrazione per il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, è possibile detrarre l’onere sostenuto dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei successivi.
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