Il nuovo Elenco Unico Nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie è regolato dalle norme contenute nel D,M. 5 agosto 2019, n.106, entrato in vigore dal 1 aprile 2020. Le modalità di iscrizione a tale elenco sono invece spiegate nella circolare n.2/DF del 31 marzo 2020.

Ecco quindi cosa fare per iscriversi all’Elenco unico nazionale per l’assistenza tecnica dei contribuenti nel Processo Tributario.

Prima iscrizione: come fare domanda

A partire dal 1 aprile 2020, coloro che richiedono per la prima volta l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza tecnica, devono compilare un’apposita domanda e inviarla all’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it, utilizzando l’indirizzo PEC di cui è titolare il richiedente. Per redarre la domanda è necessario far riferimento esclusivamente ai modelli disponibili sul sito della Giustizia Tributaria:

La domanda per l’iscrizione all’Elenco unico nazionale è predisposta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, pertanto deve essere allegata copia digitale di un documento di identità in corso di validità. Tutti i files, inoltre, devono essere in formato PDF-1a/1b e firmati digitalmente.

Sul portale della Giustizia Tributaria infine si trova la modulistica per:

Domanda di iscrizione: il contenuto

Il richiedente deve indicare:

  • cognome, nome, la data e luogo di nascita, residenza
  • codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA
  • domicilio professionale nel territorio dello Stato, che deve coincidere con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, CAP e un recapito telefonico
  • titolo di studio posseduto, con relativa data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, e i dati della relativa abilitazione se necessaria per l’iscrizione
  • la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e politici
  • l’indirizzo PEC
  • la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti
  • la dichiarazione prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’interessato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, certifica il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento
  • la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all’art. 10 del Regolamento
  • l’insussistenza dei casi di incompatibilità, elencati nell’art. 9 del Regolamento
  • il rilascio di apposita liberatoria da sottoscriversi ai fini della pubblicazione dell’Elenco Unico Nazionale sul portale WEB di uno o più dei propri dati personali.

Il richiedente dovrà inviare poi una fotografia digitale, che sarà utilizzata per la tessera nominativa di riconoscimento.

Specifichiamo che, nel caso di iscrizione alle sezioni III (funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli elenchi ex Intendenze di finanza), IV (dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e di imprese o delle loro controllate) e V (dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi), la domanda dovrà essere presentata per il proprio dipendente dalle Associazioni di categoria, dalle imprese o dai CAF, mentre il dipendente dovrà rilasciare le dichiarazioni di veridicità dei requisiti personali ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Nel dettaglio, in questi casi la domanda deve contenere:

  • Sezione III: attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l’associazione di categoria e l’iscrizione, alla data del 15 gennaio 1993, negli elenchi tenuti dalla ex Intendenza di Finanza competente per territorio;
  • Sezione IV: attestazione che dimostri il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, con le imprese o con le loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., con l’indicazione della data di assunzione e della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare
  • Sezione V: attestazione rilasciata dal CAF e/o dalla società di servizi che comprovi il rapporto di lavoro dipendente, sottoscritta dal Responsabile dell’assistenza fiscale di cui all’art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 e dall’amministratore del CAF stesso, con l’indicazione della data di assunzione, della tipologia di contratto lavorativo coerente con la funzione da esercitare, ovvero del rapporto contrattuale di servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo CAF.

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Soggetti già iscritti: gli adempimenti

I soggetti già iscritti gli elenchi per l’assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie al 31 marzo 2020, sono tenuti a trasmettere, entro il 31 ottobre 2020, l’apposito modulo presente sul sito della Giustizia Tributaria all’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it, utilizzando la casella PEC di cui risultano titolari.
In tale modulo i richiedenti devono:
  • dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita sezione e l’assenza di cause di incompatibilità
  • comunicare il proprio indirizzo PEC
  • inviare una fotografia in formato digitale
  • comunicare le necessarie liberatorie al fine di prestare il consenso per la pubblicazione dei dati personali sul portale della Giustizia Tributaria.

La tessera nominativa di riconoscimento

Ogni iscritto all’Elenco Unico Nazionale avrà una tessera nominativa di riconoscimento, contenente i seguenti dati:
  • nome e cognome
  • comune e data di nascita
  • sezione e numero d’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale
  • data del provvedimento di autorizzazione
  • eventuale data di scadenza.
La fotografia digitale, da trasmettere contestualmente alle domanda di iscrizione, dovrà rispettare i più recenti standard ICAO ed ISO (adottati per le fotografie uso documento d’identità, in particolare per il rilascio del passaporto).
Una volta inviata la domanda, l’autorizzazione sarà comunicata all’istante con un messaggio inviato dall’indirizzo PEC istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it. In questa comunicazione sarà indicata anche la Commissione Tributaria presso la quale si potrà ritirare la tessera di riconoscimento. Al momento del ritiro, l’istante dovrà presentare tre marche da bollo, dal valore di 16 euro l’una, per la domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizzazione e per il rilascio della tessera di riconoscimento.
In caso di furto o smarrimento della tessera di riconoscimento, il titolare dovrà presentare denuncia alla competente Autorità di pubblica sicurezza e comunicare tempestivamente il fatto alla Direzione della Giustizia Tributaria, alla quale si potrà richiedere un duplicando allegando la copia della denuncia di furto o smarrimento.
Infine, in caso di cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale o di scadenza dell’abilitazione, la tessera dovrà essere restituita alla Direzione della Giustizia Tributaria, con consegna diretta presso al sua sede a Roma oppure tramite una delle Commissioni tributarie, entro i 10 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione o dalla scadenza del titolo abilitativo.