In questi due mesi sono stati emanati ben 84 provvedimenti (governativi, ministeriali, presidenziali) con misure urgenti volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, senza contare le circolari interpretative e i provvedimenti adottati in ambito locale. Un aumento legislativo inevitabile per arginare gli effetti di un’emergenza straordinaria e dall’evoluzione imprevedibile, ma che, soprattutto in ambito processuale e nella giustizia tributaria, ha dato luogo ad una serie di rinvii generalizzati.
Si pensi al primo differimento urgente delle udienze civili e della sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto, entrambi dal 9 al 22 marzo. Tale previsione era applicabile in quanto compatibile anche ai giudizi tributari, ma il rinvio al contenzioso tributario era troppo generico e rischiava di creare incertezze applicative.
Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) poco dopo è intervenuto, all’articolo 83, a rinviare d’ufficio le udienze che cadevano nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, prevedendo anche, per lo stesso periodo, una sospensione dei termini processuali. Viste le particolarità del processo tributario, il legislatore ha ritenuto necessario precisare che la sospensione operava anche rispetto ai termini di notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine concesso per la fase di reclamo mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
Infine, il decreto Liquidità (D.L. n. 23 dell’8 aprile) ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine inizialmente previsto del 15 aprile per lo svolgimento delle udienze e il compimento di attività processuale.
Il decreto Liquidità si limita quindi a sostituire, nell’art.83 del decreto Cura Italia, la data “15 aprile 2020” con “11 maggio 2020”. Sembra quindi evidente come il legislatore abbia nuovamente perso l’occasione di disciplinare in modo compiuto le attività giurisdizionali che avranno luogo nella fase due o nella fase di ripresa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari dei procedimenti avanti la commissione tributaria. Si rimanda quindi alla discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari, e nello specifico al Presidente della Commissione, l’adozione delle misure organizzative volte a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nella trattazione dei casi giudiziari, in modo da contenere la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.
L’unica prescrizione introdotto per la celebrazione dell’udienza da remoto, infatti, è l’indicazione che “deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”: indicazione, questa, che sembra di incerta applicazione nelle udienze che si svolgono dinanzi a commissione tributaria, in quanto nel processo tributario l’organo giudicante è composto da un collegio di tre membri, i quali devono tutti partecipare all’udienza di trattazione. Sarebbe invece stata opportuna, in merito ai requisiti minimi per la celebrazione delle udienze, una previsione che tenesse conto delle caratteristiche proprie del giudizio tributario.
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