Il decreto Rilancio prolunga il periodo di sospensione dei versamenti di quanto dovuto in seguito ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti di imposta.
La proroga riguarda tutti quei versamenti in scadenza tra il il 9 marzo e il 31 maggio 2020: avvalendosi della proroga, si potranno effettuare i pagamenti entro il 16 settembre 2020, senza interessi o sanzioni. Il versamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, sempre entro il 16 settembre, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dallo stesso giorno e con scadenza il 16 di ogni mese. Si specifica che non è previsto un rimborso per le somme eventualmente versate nel periodo di proroga.
Versamenti sospesi: gli atti coinvolti dalla proroga
Il decreto Rilancio prevede una proroga dei versamenti relativa a:
- atti di accertamento con adesione, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 218/1997
- accordi conciliativi, ai sensi dell’art. 48 (conciliazione fuori udienza) e dell’art. 48-bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992
- accordi di mediazione, di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988 e dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990: si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita, o con rendita presunta
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986
- atti di recupero di cui all’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004 per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (ad esempio gli avvisi di recupero del credito d’imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi)
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’art. 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.