L’emergenza da Coronavirus ha imposto l’emanazione di numerosi decreti. Cura Italia, Liquidità e Rilancio: tutti i decreti Covid-19 e le novità introdotte sono stati analizzati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CNDCEC nel documento “Le misure fiscali dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L.Cura Italia n. 18/2020 convertito e D.L.Liquidità n. 23/2020 e D.L.Rilancio n. 34/2020)”.
L’analisi è suddivisa in capitoli che approfondiscono le diverse misure adottate durante l’emergenza, come la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, le misure a sostegno delle famiglie, i contributi a fondo perduto e così via. Il documento è stato pubblicato per la prima volta il 18 marzo e poi aggiornato il 15 aprile, il 29 aprile e infine il 1 giugno: vediamo quindi nel dettaglio l’analisi dei commercialisti sui decreti Covid-19.
Decreti Covid-19: le misure fiscali
Quello sulle misure fiscali è probabilmente il capitolo più corposo dell’analisi effettuata dai commercialisti sui decreti introdotti durante l’emergenza da Covid-19.
Il decreto Cura Italia ha previsto la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti tributari e previdenziali: tali norme sono state successivamente integrate e modificate dagli articoli da 18 a 26 del D.L.n. 23/2020 e dalle legge di conversione del decreto Cura Italia, così come dal D.L. 34/2020.
L’insieme delle misure è quindi piuttosto complesso e articolato, anche perché adottano criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e temporali molto diversi tra loro, che rendono particolarmente complessa la loro applicazione anche da parte dei professionisti più avvezzi alle difficoltà interpretative delle norme fiscali, come i commercialisti.
In riferimento alla rimessione in termini per i versamenti, il decreto Cura Italia ha previsto una proroga generale valida per tutti i contribuenti, che però nella sostanza risulta inefficace di fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali: la proroga infatti era molto limitata sotto il profilo temporale, in quanto rinviava dal 16 al 20 marzo i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativo a contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Il decreto Liquidità ha poi stabilito che i versamenti di cui all’articolo 60 del decreto Cura Italia sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Passando alla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, è stata disposta la sospensione di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 per molte categorie di soggetti operanti, ad esempio, nei settori dell’arte, della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, della gestione di fiere ed eventi. In particolare, per questi soggetti è stata disposta la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza interessi o sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nel caso tali versamenti fossero già stati effettuati, non sarà possibile chiedere il rimborso.
L’articolo 62 del decreto Cura Italia ha disposto poi ulteriori disposizioni in tema di sospensione dei versamenti, che però prevedono alcune limitazioni soggettive in merito al volume dei ricavi e dei compensi. Nel dettaglio, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, possono beneficiare della sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
-
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta
-
trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta
-
IVA
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i predetti soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA in scadenza fra l’8 e il 31 marzo 2020 si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Infine per quanto riguarda i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ferme restando le precedenti disposizioni relative ai versamenti in scadenza a marzo, l’articolo 18 del decreto Liquidità prevede una norma che riconosce la sospensione dei termini, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, a condizione che si sia verificata una sospensione del fatturato o dei corrispettivi nel mese precedente a quello oggetto di sospensione rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. In questo caso sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
- trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, operate in qualità di sostituti d’imposta
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
- IVA.
Decreto Rilancio: le novità
Rispetto ai decreti precedenti, il decreto Rilancio introduce alcune agevolazioni per i versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive per imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020. I beneficiari dell’agevolazione, quindi, non dovranno versare:
- il saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta
- la prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 40% (prevista dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001) o del 50% (prevista dall’art. 58, D.L. n. 124/2019) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti in indicati.
Il decreto Cura Italia e il successivo decreto Liquidità non erano intervenuti sui versamenti delle somme risultanti dai cosiddetti avvisi bonari: il decreto Rilancio pone rimedio a questa omissione con l’articolo 144 che opera una rimessione in termini per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 relativi alle somme richieste in seguito a comunicazioni di irregolarità, o iscritte a ruolo, in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Vengono inoltre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamenti, anche rateizzati, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di:
- accordi di mediazione
- atti di accertamento con adesione
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale
- accordi conciliativi fuori udienza e in udienza
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi
- atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi ipocatastali, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.
Infine, sono prorogati al 16 settembre 2020 anche i termini per la notifica del ricorso di primo gradi davanti alle Commissioni tributarie relativi agli atti precedentemente elencati e agli atti definibili per acquiescenza ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Decreti Covid-19: le altre misure per fronteggiare l’emergenza
Il decreto Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto agli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Inoltre, sono previste alcune misure a favore della capitalizzazione di società di capitali con sede legale in Italia non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativi.
Introdotti anche degli incentivi per l’efficientamento energetico, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con un incremento della quota di detrazione al 110%.
Un credito di imposta specifico è poi previsto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie. Viene rafforzato il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: il decreto Rilancio incrementa la percentuale, il limite e la dotazione del credito d’imposta previsto dall’art. 64 del decreto Cura Italia e poi ampliato, quanto alle spese ammissibili, dall’art. 30 del decreto Liquidità. nel dettaglio, è previsto un credito di imposta nella misura del 60% per le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati sostenute nel 2020, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi volti a garantire la salute di lavoratori e utenti. Il decreto Rilancio inoltre porta da 20.000 a 60.000 euro il tetto di spesa massima agevolabile per ciascun beneficiario. Il nuovo credito di imposta è riconosciuto non solo ad esercenti imprese, arti e professioni, ma anche agli enti non commerciali.
I beneficiari di credito di imposta possono optare, fino al 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, come istituti di credito e intermediari finanziari. Questa opzione può essere esercitata in relazione a:
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio.
Passando al tax credit vacanze, il decreto Rilancio riconosce ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, per il periodo di imposta 2020, un credito utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi turistici sul territorio nazionale: la misura varia in base alla composizione del nucleo familiare e il credito può essere utilizzato sia come sconto su quanto dovuto, d’accordo con il fornitore del servizio, sia come forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Infine, sulla cessione di strumenti e altri dispositivi medici e di protezione individuale si applica un’aliquota iVA del 5%: ad esempio sui ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, sulle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, su articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie come guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, e su tamponi per analisi cliniche. Le cessioni di questi beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti IVA, con diritto alla detrazione di imposta.