Ai termini dei processi tributari si applica l’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742: si prevede quindi la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto. Nel caso in cui il decorso dei termini inizi durante il periodo di sospensione, l’inizio è posticipato alla fine del tale periodo: la sospensione opera di diritto, perciò non è rinunciabile.
Per quanto riguarda gli effetti relativi al contenzioso tributario, la sospensione impatta sia sul termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto oppure della sentenza in caso di appello), sia su quello relativo alla costituzione in giudizio (30 giorni dalla notifica).
Inoltre, la sospensione feriale incide sui termini per il deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie di documenti e memorie illustrative, nonché, salvo alcune eccezioni, sui termini di pagamento relativi ad atti impugnabili.
La sospensione feriale dei termini, invece, non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi, così come previsto dall’art.5, legge 7 ottobre 1969, n.742. Le udienze ex art. 47, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 quindi continuano a tenersi regolarmente nel mese di agosto: la parte può avere comunque interesse a costituirsi durante il periodo di sospensione se l’istanza cautelare è contenuta nel ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda gli accertamenti con adesione, per porre fine ai dubbi della Giurisprudenza in merito alla cumulabilità della sospensione feriale con quella relativa all’accertamento con adesione, è necessario far riferimento all’articolo 7-quarter,comma 18, DL 22 ottobre 2016 n. 193, secondo il quale “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Inoltre, l’articolo 9 D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, che modifica l’art. 17 bis, D.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, prevede espressamente che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applichi la sospensione feriale dei termini processuali.
Pertanto, durante il mese di agosto non è prevista alcuna sospensione per:
- l’autotutela e le procedure di sgravio;
- la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza;
- il termine di 60 giorni ex art.7, Legge 27 luglio 2000, n.212.
La sospensione feriale non si applica a queste fattispecie, non essendo questi termini processuali.
La sospensione feriale dei termini processuali e la sospensione Covid-19
L’art.83, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, poi modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Tale sospensione può in alcuni casi incrociarsi con la sospensione feriale, come ad esempio nel caso del termine per proporre impugnazione.
Si deve quindi fare riferimento alla circolare 10/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 2 sostiene che le due sospensioni non sian cumulabili. L’Agenzia aveva assunto la stessa posizione anche relativamente alla sospensione dei termini di impugnazione previsti dalla normativa sulla liti pendenti e la sospensione feriale (circolare 9/E del 2019, paragrafo 9).
Tuttavia, la sentenza 19 luglio 2019, n. 19587 citata nella circolare 10/E del 2020 e l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza della Cassazione, sembrano riferirsi ad un’ipotesi in cui la sospensione feriale rientri in una più ampia fase di sospensione prevista dalla norma; nel caso esaminato, si trattava dell’articolo 16, Legge 289/2002, nel quale non si ravvisavano ragioni, in assenza di espressa contraria previsione, del perché il suddetto periodo dovesse ritenersi cumulabile con la sospensione feriale.
Sulla questione la Cassazione si è espressa con la sentenza 1 novembre 2005, n. 22891, nella quale aveva precisato che, in un contesto di sospensione dei termini di impugnazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, Legge 289/2002, i termini per proporre ricorso in Cassazione erano sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002) fino al 1° giugno 2004.
Nella sentenza infatti si legge che “se per effetto di tale recupero, il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione di cui all’articolo 16 della legge 289/2002) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale – ossia dal 1° agosto al 15 settembre 2004 (o in data successiva a tale periodo) – la scadenza del termine stesso deve essere spostata dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per completarne il computo.”
Anche più recentemente, e in tema di pace fiscale, la Cassazione ha ribadito che la durata della sospensione resta pari a nove mesi, anche nel caso in cui tale sospensione si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (come si legge nelle sentenze 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).
Infine, è opportuno ricordare che l’art. 149, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la proroga fino al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado davanti alle Commissioni tributarie, in merito ad alcuni atti espressamente citati, come gli atti di recupero dei crediti di imposta ed alcuni avvisi di liquidazione, a condizione che il termine di pagamento scadesse tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Occorre quindi, alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziali, che i professionisti agiscano con particolare prudenza prima di spostare a settembre le scadenza processuali previste per il mese di agosto.
A ciò si aggiunge che quest’anno in ragione dell’emergenza da Covid 19 è stata prevista dal 9 marzo all’11 maggio la sospensione dei termini processuali in conseguenza dell’emergenza sanitaria e che il legislatore con il decreto Rilancio ha espressamente affermato la cumulabilità tra la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83, comma 2, del decreto Cura Italia e la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.