Come sappiamo, il decreto Rilancio ha stabilito una proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti di tutte le somme che derivano da accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, ma anche dei versamenti per accertamenti in tema di imposte di registro, catastali, successioni, donazioni e avvisi di recupero dei crediti di imposta. La sospensione riguarda quindi i versamenti della prima rata e/o delle successive in scadenza tra il 9 maggio e il 31 maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito, con la circolare n.25/E del 2020, alcuni aspetti operativi della sospensione e gli effetti sulle procedure di adesione e sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione. Vediamo nel dettaglio le risposte delle Entrate in merito alle misure di sostegno fiscale alle imprese, ai lavoratori autonomi e privati introdotti dal decreto Rilancio per fronteggiare la crisi di liquidità causata dal Covid-19.
Atti di adesione, mediazione e conciliazione sottoscritti tra il 18 febbraio e l’11 maggio 2020
L’indicazione più importante contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è di tipo temporale. In particolare, l’Agenzia chiarisce che la proroga al 16 settembre deve essere applicata solo ed esclusivamente agli accordi di adesione sottoscritti tra il 18 febbraio e il l’11 maggio 2020, in quanto la norma fa riferimento ai termini di versamento della prima o unica rata ordinariamente e originariamente scadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, senza considerare nel computo dei termini specifiche misure di differimento degli oneri tributari previste per affrontare l’emergenza sanitaria, come la sospensione dei complessivi 64 giorni di cui agli articoli 83 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e 36 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).
Tale precisazione nasce dalla considerazione che nelle procedure di adesione, conciliazione e mediazione il versamento della prima o unica rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, perciò rientrano nella sospensione tutti i versamenti derivanti da adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo o atto sia stato stipulato tra il 18 febbraio e l’11 maggio 2020.
Sono quindi esclusi dalla proroga i versamenti relativi alle procedure già citate per le quali sia stato sottoscritto l’accordo o l’atto nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020, così come i versamenti per atti e accordi stipulati prima del 18 febbraio 2020, in quanto in scadenza prima del 9 marzo 2020.
Versamenti delle rate successive alla prima dell’atto di adesione perfezionato
La proroga dei termini dei versamenti di quanto dovuto a seguito di atti di accertamento con adesione con scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 stabilita dal decreto Rilancio permette di definire l’atto con un’unica rata o pagando la prima rata entro il 16 settembre 2020.
Nel caso in cui il contribuente decida per il versamento a rate, dovrà versare la prima rata entro il 16 settembre: in tal modo, oltre a poter beneficiare della rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese, dovrà versare le rate successive secondo piano di rateizzazione le cui scadenze saranno stabilite in base alla data di scadenza prevista per il versamento della prima rata. Si avrà quindi una proroga generalizzata anche per le successive rate trimestrali, la cui scadenza sarà ricalcolata in base alla sospensione del versamento della prima rata prevista per il 16 settembre 2020.
Facciamo un esempio pratico: per un atto di adesione sottoscritto il 5 marzo 2020, il versamento della prima o unica rata scadeva il 25 marzo 2020, pertanto rientra nella sospensione dei versamenti. La prima rata può quindi essere pagata entro il 16 settembre 2020, la seconda rata scadrà a dicembre 2020, la terza a marzo 2021 e via dicendo. Questo perché il trimestre da considerare per il versamento della seconda rate e delle rate seguenti decorre dal 16 settembre 2020.
Perdita del beneficio della rateizzazione
Una rata di adesione con scadenza ordinaria a fine febbraio 2020 può essere versata entro il 16 settembre 2020, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, senza decadere dal beneficio della rateizzazione. Questo perché la rata successiva a quella di febbraio, la cui scadenza originaria era fissata al 31 maggio, è stata anch’essa prorogata al 16 settembre 2020, così come la possibilità di versare la precedente rata del piano entro la scadenza successiva, senza decadere dalla rateizzazione.
L’Agenzia delle Entrate però chiarisce che il caso qui riportato rientra nel “pagamento tardivo” ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2 e non dell’art. 149, D.L. n. 34/2020: pertanto non sarà possibile godere dell’ulteriore beneficio del pagamento in 4 rate mensili, ai sensi sensi dell’art. 149, comma 5, e dovranno essere pagati sanzioni e interessi, anche in caso di ravvedimento operoso.
Infine, in caso di mancato pagamento nei termini delle rate con scadenza originaria nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 prorogate al 16 settembre 2020, si decadrà dal beneficio della rateizzazione, atteso che la rata successiva a quella in pagamento al 16 settembre 2020 è già originariamente scaduta, rispettivamente nei mesi di giugno, luglio o agosto 2020.