C’è tempo fino al 30 settembre per comunicare all’Inps la volontà di rateizzare il pagamento dei contributi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. Resta però valida la data del 16 settembre 2020 per il versamento in un’unica soluzione oppure della prima rata della rateizzazione del 50% prevista dal decreto Agosto. Per il pagamento le aziende dovranno utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di comunicazione di dilazione giù previsti nel piano ripresa del decreto Rilancio, basato sulla rateizzazione dell’intero importo in quattro mesi.
Sono queste le regole di base comunicate il 14 settembre dall’Inps, nei messaggi 2871/2020 e 3331/2020, per eseguire i versamenti secondo il nuovo piano di rateizzazione introdotto dall’articolo 97 del Dl 104/2020.
Doppia possibilità di rateizzazione
L’Inps ha confermato che la rateizzazione introdotta dal decreto Agosto costituisce una possibilità aggiuntiva a quella già disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Pertanto è possibile scegliere una delle due forme di rateizzazione senza l’aggravio di sanzioni e interessi.
Per la nuova modalità introdotta dal Dl 104/2020, anch’essa con scadenza fissata al 16 settembre, l’istituto di previdenza non introduce nuove modalità e codici per il pagamento, ma rinvia a quanto già delineato nel messaggio 2871/2020 relativo alla rateizzazione di cui al dl 34/2020.
Le regole per chi sceglierà il versamento in massimo quattro rate del 50% del debito totale, quindi, rimangono le stesse già stabilite per chi ha invece scelto i versamento del debito complessivo in quattro rate: causale del versamento DSOS e matricola aziendale, seguita dal codice sospensione esposto in uniemens, da utilizzare per tutte le rate.
Il modello di comunicazione dilazione
Invariato anche il modello di comunicazione dilazione da utilizzare, ossia quello pubblicato sul sito Inps, nonostante non sia ancora stato aggiornato con al nuova rateizzazione. Quindi, nonostante il modello non contenga uno specifico riferimento al versamento a rate di solo il 50% del debito, dovrà comunque essere utilizzato da chi sceglie la nuova rateizzazione.
Nel dettaglio nel modello deve essere indicato, per ciascun mese di sospensione (cioè quello in cui doveva essere effettuato il pagamento), e per ciascun codice di sospensione indicato in uniemens, il relativo debito contributivo oggetto della rateizzazione.
In caso di mancato aggiornamento del modello, l’Inps non recepirà la forma di rateizzazione prescelta, potendola solo dedurre dal confronto con l’importo della rata dei contributi versati rispetto al totale dovuto
Non è invece necessario presentare il modulo se si sceglie di pagare il 50% del debito un’unica rata entro il 16 settembre e di pagare il residuo in un massimo di 24 rate a decorrere dal 18 gennaio 2021.
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