Nell’interpello n.431 l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti legati all’obbligo di tracciabilità delle spese, come quelle per le visite mediche private, la scuola o l’università per i figli, per ottenere la detraibilità Irpef. In tal senso, il pagamento si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, a prescindere al familiare che lo esegue materialmente.
Inoltre, è possibile sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con un’apposita annotazione sull’originale del documento di spesa rilasciato dal soggetto che ha incassato tale spesa, purché l’annotazione sia a cura di quest’ultimo.
Si tratta di specifiche importanti, che semplificano notevolmente la vita dei contribuenti, eliminando molti dei vincoli che si erano inizialmente ipotizzati.
Detraibilità Irpef e spese tracciabili
Alla base delle risposte dell’Agenzia ci sono delle argomentazioni ben specifiche: la prima è che il fatto che un familiare, o un qualsiasi altro soggetto, anticipi o sostenga una spesa per conto altrui, attiene esclusivamente al rapporto tra le parti, perciò la detrazione spetta comunque al contribuente al quale è intestata la fattura, anche se il pagamento è effettuato materialmente da una terza persona. Il caso più comune sono le spese per i figli a carico pagate da un solo genitore, ma detratte pro quota da entrambi.
L’Agenzia comunque specifica che è sempre necessario verificare la corrispondenza tra la spesa che si vuole portare in detrazione e il pagamento effettuato da un soggetto terzo. Il contribuente che vuole detrarre la spesa quindi dovrà produrre al professionista, o al Caf, la prova cartacea della transazione o del pagamento effettuata dal soggetto che ha materialmente pagato, come ad esempio la ricevuta bancomat, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav, o ancora la copia dei pagamenti PagoPa. In mancanza di tali documenti il pagamento tracciabile può essere documentato, come anticipato, da una specifica annotazione in fattura o sulla ricevuta fiscale o ancora sullo scontrino effettuata dal soggetto che cede il bene o effettua il servizio.
La semplificazione è notevole, soprattutto per quei pagamenti effettuati con sistemi diversi dal circuito bancario, come le transazioni online o via app/smartphone, per i quali in passato l’Agenzia richiedeva la produzione dell’estratto conto. Da ora, invece, è sufficiente che il soggetto che emette fattura, la ricevuta o lo scontrino, inserisca nel documento la nota “pagamento avvenuto con mezzi tracciati”, o una dicitura analoga, anche abbreviata. Come in passato, però, è fondamentale che l’annotazione sia a cura dell’emittente e parte integrante del documento: non sono quindi ammesse aggiunte manuali da parte del contribuente. Pertanto, nel caso dello scontrino la dicitura dovrà uscire dal registratore di cassa, mentre nel caso di una fattura elettronica, dovrà essere presente nel tracciato Xml; nel caso di fatture digitale non Sdi, come quelle per le spese sanitarie emesse via mail, l’annotazione dovrà essere contenuta nel corpo del file originario, mentre nelle fatture cartacee dovrà essere a stampa, o, se aggiunta con timbro a mano, controfirmata dall’emittente.
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