Uncat, l’Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, ha condiviso con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria una proposta per il Protocollo sulle udienze tributarie in questo momento di emergenza sanitaria. Lo scopo del protocollo è preservare il diritto al contraddittorio e la garanzia di oralità nel processo tributario, attraverso udienze da remoto o rinvii della causa post-Covid.
Il protocollo si è reso necessario alla luce del fatto che, nonostante il Ministero dell’Economia abbia dato attuazione alle udienze da remoto e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria abbia fornito delle specifiche linee guida, nelle commissioni tributarie i presidenti optano nella maggior pare dei casi per la trattazione documentale (allo stato degli atti) o scritta, tramite l’invio di memorie scritte dalle parti.
Secondo Uncat, queste decisioni inficiano il principio di contraddittorio e oralità di cui hanno diritto le parti e i contribuenti, specie in caso di cause complesse che richiedono un confronto diretto e a più voci. Da qui la decisione di predisporre un protocollo da sottoporre al CPGT, che possa essere traccia di esempio per ulteriori protocolli da disporre in sede locale, in ottica di collaborazione con tutti gli operatori coinvolti nel processo tributario.
Protocollo degli avvocati tributaristi: i punti fondamentali
In estrema sintesi, il protocollo Uncat prevede:
- per le Udienze in presenza, quando sia possibile fissarle in condizioni di sicurezza sanitaria, la predisposizione di fasce orarie differenziate che tengano conto della loro verosimile durata, in relazione alla complessità della questione e del numero di parti coinvolte
- per le Udienze da remoto, così come previste dall’art.27 comma 1 del Decreto legge Ristori, che sia prevista la discussione anche se questa sia richiesta da una sola delle parti, tramite apposita istanza. In questo caso la causa dovrà essere celebrata con collegamento da remoto, stabilendone la durata secondo i precedenti criteri relativi a complessità e numero delle parti coinvolte
- per le Cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza o camera di consiglio (art.27 comma 2 del Decreto legge Ristori), si prevede la decisione sulla base degli atti, a meno che una delle parti richieda la discussione da remoto e che la causa sia tratta per iscritto nel periodo emergenziale
- per la Trattazione per iscritto, qualora non sia possibile rispettare il termine dei dieci giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie conclusionali e quello dei cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica. la causa si rinvia ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, oppure, nel caso i carichi dei ruoli non lo consentano, a nuovo ruolo; in quest’ultimo caso la causa sarà trattata in presenza nella fase post Covid
- per le Istanze di rinvio, se una delle parti presenta domanda di rinvio della trattazione ad una data post-emergenziale per la discussione in presenza, tale istanza è valutata favorevolmente in ragione ella rilevanza, novità e complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare, e di quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento. In caso di rigetto delle istanze, il Presidente dispone tale rigetto con decreto motivato, in presenza di rilevata compromissione del diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo, o nel caso di una particolare semplicità della controversia.
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