Con l’approvazione in Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza e l’invio dello stesso alla Comunità Europea, si è finalmente avviato il processo per la riforma fiscale e la contemporanea riforma della Giustizia Tributaria. Entro due mesi infatti il Parlamento dovrà presentare la proposta che sarà alla base della legge delega, che dovrà essere approvata entro il 31 luglio 2021. Dopo questo passaggio, la Commissione di esperti dovrà definire i decreti attuativi entro il 2022.
Il progetto di legge delega per la riforma della Giustizia Tributaria
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, al fine di un ulteriore adeguamento all’art.111 della Costituzione, un decreto legge che rechi disposizioni per il riordino dell’organizzazione della Giustizia Tributaria, osservando i seguenti principi e decreti direttivi:
- istituzione del Tribunale Tributario e della Corte di Appello tributaria, organi giudiziari distinti ed autonomi dagli esistenti organi giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari (la cosiddetta quinta magistratura);
- articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi dai Tribunali Tributari in primo grado, nei capoluoghi di provincia, e dalle Corti di Appello tributarie in secondo grado, nei capoluoghi sede di Corte di Appello o di Tribunale Amministrativo Regionale;
- affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell’inquadramento e amministrazione dei giudici tributari;
- formalizzazione legislativa della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione; introduzione della incompatibilità assoluta tra giudici di Cassazione e giudici di merito;
- istituzione della figura del giudice tributario, assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali, riservato a laureati in materie giuridiche o economiche, ai quali sia assicurato uno status giuridico ed economico analogo a quello dei giudici ordinari, anche sotto il profilo delle incompatibilità, con un impegno esclusivo a tempo pieno;
- istituzione del giudice onorario tributario che esercita le funzioni giurisdizionali di cui alla lett. m);
- reclutamento del giudice onorario tributario attraverso una procedura che ne garantisca una adeguata qualificazione professionale e preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche; fissazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l’incarico, dei criteri obiettivi per la nomina e di rigorose condizioni di incompatibilità; il giudice onorario tributario deve cancellarsi dall’Albo professionale di appartenenza;
- formazione obbligatoria per i giudici tributari onorari, che devono conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario;
- previsione di un numero iniziale di giudici di ruolo tale da assicurare la mancanza di variazioni di spesa, nonché previsione degli organici dei giudici tributari vincitori di apposito concorso e dei giudici tributari onorari, per ciascun Tribunale Tributario e Corte di Appello tributaria, secondo una ragionevole distribuzione territoriale (tra 800 e 1.000 giudici tributari nazionali);
- la mediazione tributaria deve svolgersi dinanzi al giudice tributario onorario, monocratico o collegiale, secondo le rispettive competenze, e non più presso l’Agenzia delle Entrate;
- determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del numero delle sezioni e dei giudici che compongono i Tribunali e le Corti di Appello tributarie, sulla base del flusso medio dei procedimenti e della composizione dei collegi giudicanti in tre membri, con l’eccezione delle competenze per valore dei giudici monocratici e del giudice onorario; in appello decide sempre il collegio; nella obbligatoria fase istruttoria è ammessa anche la prova testimoniale;
- suddivisione dei Tribunali e Corti di Appello in sezioni, composte da un Presidente, un Vice Presidente e quattro giudici, che decidono con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e due giudici, quando non è prevista la composizione monocratica;
- le cause di valore non superiore a € 3.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, devono essere di competenza del giudice onorario tributario;
- le cause di valore non superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, devono essere di competenza del giudice tributario monocratico, oltre alle cause tassativamente previste dalla legge;
- determinazione del valore della controversia sulla base dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato e, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, dall’ammontare di queste;
- e cause di valore indeterminabile devono essere di competenza del giudice onorario tributario in primo grado;
- modifica della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che:
- è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha autonoma sede in Roma;
- è formato da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, scelti per metà tra i professori di università in materie giuridiche o economiche e per metà tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro iscritti all’albo da oltre venti anni;
- i componenti eletti dai giudici sono scelti tra tutti i giudici tributari, con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili;
- la durata della carica dei suoi componenti non è superiore a 4 anni;
- il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente nel suo interno;
- il Consiglio di Presidenza indica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed i criteri per la relativa verifica, le regole relative alle elezioni dei giudici, quelle per la valutazione di candidati e delle liste elettorali, la sede delle operazioni elettorali, il periodo entro il quale deve avere termine la valutazione dei candidati e la promulgazione dell’elenco definitivo dei candidati alle elezioni, le regole per la proclamazione degli eletti, per la valutazione di eventuali reclami sull’eleggibilità e per l’assunzione delle funzioni; stabilisce i corsi di formazione ed aggiornamento dei giudici tributari sia togati che onorari;
- permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti;
- previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali;
- fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie, che decideranno le controversie originate da ricorsi e da atti di impugnazione di sentenze notificati successivamente alla data di insediamento dei suddetti nuovi organi giudiziari;
- la previsione della definizione agevolata di tutte le controversie pendenti, anche in Cassazione, per azzerare il contenzioso.
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