I professionisti e le imprese che decidono volontariamente di emettere fatture elettroniche per operazioni non soggette a tale obbligo possono beneficiare della riduzione dei termini per la notifica degli accertamenti tributari. Le fatture elettroniche emesse prima dell’erogazione della prestazione, inoltre, anticipano il momento impositivo ai fini Iva e non rendono necessario il rilascio del documento commerciale all’atto del completamento del servizio.
Sono queste alcune delle precisazioni che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nella risposta ad interpello n. 331 dell’11 maggio 2021, nel quale un’impresa industriale aveva chiesto chiarimenti relativamente alle condizioni di applicabilità del beneficio della riduzione dei termini, in merito alle proprie operazioni marginali costituite dai corrispettivi del servizio di mensa ai dipendenti, trattenuti periodicamente dalla busta paga.
Con l’obiettivo di ottenere la riduzione dei termini per la notifica degli accertamenti tributari, prevista dall’art. 3 del dlgs n. 127/2015, l’impresa aveva spontaneamente attuato una complessa procedura di rilevazione fiscale delle suddette operazioni, basata sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, previo rilascio del documento commerciale, che in determinati casi implica la doppia contabilizzazione dell’Iva dovuta. L’azienda, descrivendo nei dettagli questa lunga procedura, chiedeva nel quesito di poterla semplificare.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale procedura inidonea allo scopo, spiegandone le criticità nella risposta.
In merito al beneficio della riduzione dei termini di notifica, l’Agenzia ha osservato che la norma, più volte modificata, nella versione in vigore prevede la riduzione di due anni dei termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) ai soggetti passivi che, contestualmente:
- documentano le operazioni tramite fattura elettronica via Sdi e/o mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri; la fatturazione elettronica, tra l’altro, è sempre utilizzabile, nella forma della fatturazione immediata o differita, in alternativa alla smemorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.
Le Entrate ricordano poi che, secondo quanto previsto dal dm 4 agosto 2016, è inoltre necessario indicare nella dichiarazione annuale dei redditi l’esistenza dei presupposti per il beneficio, e che tutti i pagamenti che superano i 500 euro devono avvenire con gli strumenti tracciabili indicati nell’articolo 3 del dm stesso, tra i quali si può includere la trattenuta del corrispettivo in busta paga.
Per quanto riguarda il primo presupposto, bisogna ricordare che la disciplina del documento commerciale prevede, in alternativa alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, la trasmissione delle fatture elettroniche via Sdi: l’Agenzia osserva quindi come il contribuente possa utilizzare questa modalità in relazione ai corrispettivi del servizio di mensa. In tal caso, se per esigenze organizzative si emette fattura immediata prima del completamento del servizio, indipendentemente dal successivo pagamento, si concretizza l’anticipazione dell’Iva e non sarà necessario rilasciare il documento commerciale all’atto delle somministrazioni.
Se invece non sia emessa in anticipo, la fattura seguirà il completamento dell’operazione, in quanto, assolvendo anche la funzione di certificazione del corrispettivo, dovrà comunque essere rilasciata al completamento della prestazione (secondo le modifiche che la legge di bilancio 2021 ha apportato all’art. 2, comma 5, del dlgs n. 127/2015).
Infine, è possibile ricorrere alla fatturazione differita, emettendo la fattura entro il 15 del mese successivo all’operazione (ad esempio al pagamento del corrispettivo che secondo gli accordi tra le parti può avvenire con cadenza trimestrale), rispettando l’obbligo di tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del dpr 633/72. In questo caso, tuttavia, l’erogazione di ciascuna prestazione, nel caso specifico la somministrazione di ciascun pasto, deve essere accompagnata dal rilascio del documento commerciale avente le caratteristiche di cui al dm 7 dicembre 2016.
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