Il D.L 1 aprile 2021 n.44, “Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19” ha modificato, al comma 1 lettera g, la normativa in tema di processo tributario durante l’emergenza sanitaria, fissando al 31 luglio 2021 il nuovo termine per il rito emergenziale.
La norma prevedeva, all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modifiche dalle Legge 18 dicembre 2020 n.176, che:
“alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati”.
Queste parole sono state sostituite, nel nuovo decreto, dalle seguenti: “al 31 luglio 2021”, con lo scopo di separare questo termine dalle decisioni che il Governo assumerà in merito alla dichiarazione di emergenza sanitaria.
Tale modifica nasce dall’esigenza degli operatori del settore, che chiedono certezze per programmare le proprie attività:
“di avere quanto prima indicazioni certe circa la proroga futura di applicazione degli istituti emergenziali, per l’esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili. In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di compiere attività prima della udienza (come nel caso delle udienze cartolari), è certamente necessario stabilire già ora se la loro applicazione proseguirà dopo il 30 aprile”,
Rito emergenziale e udienze da remoto nel processo tributario
Stando a quanto recita l’art. 27, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, lo svolgimento delle udienze da remoto dovrebbe essere “la regola”. Tuttavia, questa deve essere autorizzata, secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del residente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi alle parti prima della data fissata per l’udienza pubblica o in camera di consiglio.
Questo elemento costituisce il primo ostacolo per l’attuazione della video udienza, oltre ovviamente alle limitazioni che derivano dalle limitazioni alle risorse tecniche e finanziarie a disposizione delle Commissioni.
Nei primi provvedimenti ordinatori adottati dalle Commissioni tributarie, partendo dal comma 2 del citato articolo, è stato previsto che, “in alternativa alla discussione da remoto”, la trattazione avvenisse, per le controversie per le quali era stata avanzata istanza di pubblica udienza, sulla base degli atti e quindi in forma esclusivamente scritta, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiedere comunque la discussione in pubblica udienza, con istanza da notificare alle altre parti costituite, almeno due giorni liberi prima della data stabilita per la trattazione.
Nel mese di novembre 2020 si è assistito alla pubblicazione di una serie di provvedimenti amministrativi che davano concreta applicazione alla normativa sullo svolgimento dell’udienza da remoto. In particolare, il 10 novembre il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha approvato le linee guida, nelle quali si forniscono ai Presidenti dei Collegi le indicazioni per valutare le richieste di discussione orale. A tale documento ha poi fatto seguito
il decreto del MEF dell’11 novembre 2020, che individua:
“le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137” (art. 1) a “garanzia della partecipazione e del contraddittorio” (art. 3).
Inoltre il 14 novembre 2020 il MEF e Sogei hanno diramato le linee-guida tecnico operative per le parti processuali, mentre il MEF, con la nota nota prot 7133 del 23 novembre 2020 il MEF, ha comunicato ufficialmente che i che i segretari di sezione delle Commissioni Tributarie erano abilitati all’uso della piattaforma Skype for business per lo svolgimento delle udienze da Remoto.
Teoricamente quindi le Commissioni avrebbero dovuto essere nelle condizioni di attuare udienze a distanza già da gennaio 2021, ma la realtà è ben diversa: le udienze da remoto hanno avuto, e tuttora hanno, un avvio piuttosto difficoltoso e in molte zone la procedura non è mai stata attivata.
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