In Italia la normativa che regola le norme per l’antiriciclaggio è il D.Lgs. n. 231/2007. Il decreto prevede una serie di adempimenti che hanno l’obiettivo di prevenire e contrastare il riclaggio di denaro, beni o altre utilità.
In particolare l’art.3 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che tutti i professionisti che si occupano di transazioni economiche, come commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai, debbano obbligatoriamente gestire gli adempimenti legati all’antiriciclaggio.
Tra le diverse tipologie di professionisti coinvolti, commercialisti e avvocati sono soggetti passivi rispetto alla normativa antiriciclaggio e devono adeguarsi agli aspetti del D.Lgs. n. 231/2007 che riguardano la loro attività, ma anche alle procedure stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale Forense in tema di:
- autovalutazione del rischio;
- adeguata verifica della clientela;
- individuazione del titolare effettivo e tenuta del registro;
- valutazione del cliente e della prestazione professionale resa;
- obblighi di conservazione dei dati.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi adempimenti.
Autovalutazione del rischio
- da 1 a 1,5: livello di rischio non significativo
- da 1,6 a 2,5: livello di rischio poco significativo
- da 2,6 a 3,5: livello di rischio abbastanza significativo
- da 3,6 a 4: livello di rischio molto significativo.
Regole antiriciclaggio: l’adeguata verifica della clientela
L’adeguata verifica della clientela è prevista dagli articolo 17 a 30 del D.Lgs. n. 231/2007. Il professionista è tenuto a redigere nei confronti dei propri clienti una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La metodologia da adottare rispecchia quanto già esemplificato per la l’autovalutazione del rischio.
Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali operando una vera e propria mappatura e classificazione delle prestazioni professionali a seconda della significatività o meno del rischio inerente.
Individuazione del titolare effettivo e tenuta del registro
Valutazione del cliente e della prestazione professionale resa
Per quanto riguarda le prestazioni professionali, il CNDCEC ha stabilito che l’adeguata verifica debba essere effettuata:
- quando le prestazioni professionali sono continuative, ossia hanno “una certa durata” (come indicato all’art. 1, co. 2, lett. gg D.lgs. 231/07), e si articolano necessariamente in molteplici singole attività che comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- quando le prestazioni professionali sono occasionali, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro. Qualora non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l’obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.
Adeguata verifica ordinaria
L’obbligo di adeguata verifica deve essere espletato solo nei confronti del cliente che conferisce l’incarico per l’esecuzione della prestazione professionale e comporta l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e/o dell’esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell’art. 22, co. 1 D.lgs. 231/07, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.
Adeguata verifica semplificata
L’adeguata verifica semplificata può essere applicata dal professionista quando si è in presenza di un rischio basso di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le misure semplificate consistono:
- nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007;
- nell’identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi.
Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano se il professionista abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Adeguata verifica rafforzata
Il professionista, qualora riscontri un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovrà adottare misure di adeguata verifica rafforzata tenendo conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento. Il professionista quindi dovrà:
- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni controlli documentali, all’identificazione dei titolari effettivi, all’eventuale uso di identità false, di società di comodo o fittizie, all’interposizione di soggetti terzi, ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, oppure assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio (art. 24, co. 2, lett. c D.lgs. 231/07);
- verificare l’eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- consultare fonti aperte e social media;
- acquisire almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verificare l’eventuale rilascio da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiedere un documento che attesti l’esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultare banche dati liberamente accessibili;
- verificare la provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell’operazione;
- intensificare la frequenza del c.d. controllo costante.
Regole antiriciclaggio: la conservazione dei dati
La conservazione dei dati e delle informazioni permette di evitare la perdita o la distruzione dei documenti e serve a mantenere allo stesso tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. La conservazione può essere messa in atto sia con modalità cartacea che con modalità informatica ed ha per oggetto i seguenti documenti:
- la copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.
La conservazione può definirsi adeguata quando consente di ricostruire facilmente la data del conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione e, nel caso di operazioni, la data, l’importo la causale e i mezzi di pagamento utilizzati.
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