La sanatoria degli avvisi bonari per le partite Iva sembra sfumare sempre di più. Il rischio è che le lettere che Agenzia delle Entrata ha inviato ad imprese e professionisti per l’adesione alla definizione agevolata senza sanzioni e importi, prevista dal primo decreto Sostegni della scorsa primavera (Dl 41/2021), siano di fatto inutilizzabile senza l’autocertificazione degli aiuti di Stato contro il Covid già ottenuti.
Nella lettera dell’Agenzia infatti si legge, nell’allegato 1 denominato “Proposta di definizione agevolata”: “Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione. Tuttavia, l’effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”
L’Agenzia delle Entrate quindi individua, confrontando le dichiarazioni Iva, quali sono i contribuenti che, a seguito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni, si trovano in debito con il Fisco ma possono rientrare nella sanatoria degli avvisi bonari, perché hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (per i contribuenti non soggetti al modello Iva si prende come riferimento l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi).
La lettera propone un doppio conteggio: da una parte l’importo integrale dovuto a seguito dei controlli sulle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e Iva relative agli anni d’imposta 2017 e 2018, dall’altra l’importo scontato di sanzioni e somme aggiuntive, in base alla sanatoria. Alla lettera sono allegati due modelli F24, in base alla scelta effettuata dal contribuente.
Il problema dell’autodichiarazione sugli aiuti Covid-19
Non è difficile immaginare come, specie in questo momento di difficoltà economica, la maggior parte dei contribuenti opti per la somma scontata, scontrandosi però con un ostacolo al momento insormontabile.
La definizione agevolata si intende perfezionata con il pagamento dell’importo ridotto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta (o versando la prima rata in caso di pagamento rateizzato, sempre nel termine di 30 giorni). Tuttavia, il contribuente deve anche attestare di non aver superato il tetto dei massimali degli aiuti Covid previsto in sede comunitaria: 1,8 milioni di euro per la sezione 3.1 del Quadro temporaneo (per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è 270mila euro e per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli è 225mila euro); 10 milioni di euro per la sezione 3.12 relativa ai contributi per i costi fissi.
Si tratterebbe di un’attestazione standard, già esistente per altre tipologie di misure contro il Covid-19, che tuttavia non è stata ancora creata. A prevederla era stato sempre il primo decreto Sostegni, che rimandava ad un decreto del ministero dell’economia la responsabilità di definirne il contenuto, senza però stabilire delle tempistiche per l’adozione.
Tale ritardo rappresenta un vero e proprio impedimento per la sanatoria. L’Agenzia delle Entrate nelle lettere inviate sottolinea come “l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento”.
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