Molto spesso il contribuente ritiene che sia impossibile dialogare senza contrasti con il Fisco: questa convinzione tuttavia è errata, come testimonia l’istituto dell’interpello.
L’interpello è infatti uno strumento che, in virtù del principio di collaborazione previsto nello Statuto dei diritti del contribuente, promuove un dialogo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, al fine di prevenire contrasti e posizioni di conflitto. Grazie all’interpello il contribuente può quindi instaurare, in via preventiva, un dialogo con l’Agenzia delle Entrare e chiedere a quest’ultima un parere scritto e motivato per poter orientare di conseguenza le proprie condotte fiscali. In tal senso, l’interpello si configura come uno strumento in grado di prevenire potenziali contenziosi.
Ovviamente l’interpello deve essere presentato dal contribuente, pena l’inammissibilità, prima che sia realizzato il comportamento fiscale oggetto della richiesta all’Amministrazione finanziaria.
Chiarita in linea generale la funzione di questo strumento, andiamo a dettagliare le diverse tipologie di interpello esistenti.

Interpello ordinario

Grazie. a questa tipologia di interpello il contribuente può ottenere dall’Amministrazione finanziaria indicazioni precise in merito all’interpretazione di una norma tributaria che, a suo avviso, presenta delle condizioni di incertezza oggettiva.

Sostanzialmente, il soggetto interessato ad ottenere un parere in merito a fattispecie concrete e personali chiede al Fisco come debba essere interpretata una certa norma, della cui applicazione si intravedono condizioni di incertezza. Ovviamente, affinché la condizione di obiettiva incertezza sia presente non devono esistere precedenti pareri o precedenti indicazioni dell’amministrazione sul tema oggetto di interpello.

Il contribuente pertanto ha l’onere, prima di presentare istanza di interpello ordinario, di verificare che l’amministrazione non si sia già espressa sul tema, attraverso la pubblicazione di circolari, prassi o risoluzioni. In caso contrario, l’interpello è considerato inammissibile.

Interpello qualificatorio

Una particolare tipologia di interpello ordinario è il cosiddetto interpello qualificatorio, che consente di ampliare la richiesta di parere non solo al caso caso in cui la condizione di oggettiva incertezza riguardi l’interpretazione della norma, ma anche al caso in cui le condizioni di incertezza, secondo il contribuente, riguardino l’inquadramento del fatto concreto.

L’interpello probatorio

Con questa richiesta il contribuente può ottenere dall’Amministrazione finanziaria un parere sulla sussistenza delle condizioni, o sull’idoneità degli elementi probatori – che consentono l’accesso a specifici regimi fiscali. In questa categoria di interpello rientrano le richieste relative a:

  • istanze Cfc (controlled foreign companies), con le quali il contribuente residente dimostra di possedere i requisiti per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle imprese estere partecipate;
  • istanze per le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari;
  • istanze per la continuazione del consolidato o per l’accesso al consolidato mondiale;
  • istanze presentate dalle società che integrano i requisiti per essere considerate non operative.

Interpello anti-abuso

Con questo strumento il contribuente può chiedere al Fisco se le operazioni che ha intenzione di realizzare possano o meno costituire fattispecie di abuso del diritto.

Interpello disapplicativo

Si tratta dell’unica tipologia di interpello che presenta carattere obbligatorio: il contribuente pertanto può richiedere liberamente all’amministrazione finanziaria un parere in merito alla sussistenza di condizioni che consentano la disapplicazione di norme tributarie antielusive che, ad esempio, limitano deduzioni, crediti d’imposta, detrazioni.

Dal momento che il contribuente ha interesse nell’ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva che limita deduzioni, detrazioni o crediti di imposta, lo stesso avrà l’onere di provare che nella situazione concreta presentata nell’istanza non possano  concretamente realizzarsi effetti elusivi.

Interpello su nuovi investimenti

Questa tipologia di interpello è stata introdotta con il decreto internazionalizzazione del 2015 e consiste in un’istanza che soggetti, italiani o stranieri, possono rivolgere all’Agenzia delle Entrate, se interessati a fare investimenti sul territorio italiano non inferiori a 30 milioni di euro.

Il contribuente in questo caso può richiedere in via preventiva un parere da parte dell’Agenzia sul trattamento tributario complessivo che sarà applicato al piano di investimenti che intende attuare. Il Fisco ha 120 giorni di tempo per rispondere e il parere fornito sarà vincolante a favore del contribuente.

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Come presentare un interpello

Il contribuente che intende presentare l’istanza, che potrà essere sottoposta per iscritto e su carta libera, dovrà preoccuparsi di corredare l’interpello di tutte le informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per formulare un parere chiaro e puntuale. È quindi onere del contribuente indicare all’interno dell’istanza:

  • i propri dati identificativi (o del proprio rappresentante)
  • indicazione della tipologia di interpello che si presenta
  • la descrizione dei fatti che hanno generato nel contribuente il dubbio interpretativo per il quale chiede parere
  • le disposizioni di legge su cui si chiede l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria
  • la soluzione interpretativa proposta
  • la data e la sottoscrizione.

Ricevuta l’istanza, l’ufficio competente dovrà fornire una risposta scritta e motivata entro 90 giorni per gli appelli ordinari e entro 12o giorni per le altre tipologie. La mancata riposta da parte dell’ufficio competente si configura come silenzio assenso, pertanto significa che la soluzione proposta dal contribuente è ritenuta valida dall’Agenzia delle Entrate. In ogni caso il Fisco ha la possibilità di rettificare il parere espresso comunicando la nuova interpretazione al contribuente. In tal caso, qualora il contribuente abbia già adottato una certa condotta sulla base del primo parere ricevuto, e quindi prima della rettifica, non potrà essere soggetto di alcun atto impositivo o sanzionatorio.

Infine, si sottolinea come i pareri forniti dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione del caso dell’interpello disapplicativo, sono facoltativi: il contribuente pertanto può liberamente non uniformarsi al loro contenuto.

Credits: ridofranz/DepositPhoto