Con la manovra 2022 si estendono le coperture previste in caso di malattia dei liberi professionisti. A partire dal 1 gennaio, infatti, le tutele non saranno applicate solamente agli eventi legati al Covid, a tutte le malattie e agli infortuni gravi, anche se avvenuti al di fuori del luogo di lavoro.
La novità è prevista nell’emendamento approvato dal Senato nella legge di Bilancio e rappresenta un passo importante nel processo di riconoscimento del diritto alla malattia dei liberi professionisti, processo iniziato ad aprile scorso con il Dl Sostegni bis, che però era circoscritto al Covid e ai periodi di quarantena collegati.
Con le nuove tutele, i professionisti ricoverati per malattia, infortunio o intervento chirurgico che superino i 3 giorni, oppure quelli colpiti, anche a casa, da malattia che comporta una “inabilità temporanea”, saranno per la prima volta esonerati temporaneamente da responsabilità e sanzioni per mancato rispetto delle scadenze. Una conquista che la categoria attendeva ormai da due anni, a causa della difficoltà nel quantificare le coperture necessarie. Ora con la manovra sono stati stanziati 21 milioni all’anno, che copriranno il mancato gettito temporaneo, a valere sul fondo esigenze indifferibili.
La deroga si applica solo a Fisco, e in particolare a tutti gli adempimenti tributari. Vi si collocano quindi senza dubbio le scadenze legate ai versamenti di imposte, mentre più difficilmente vi rientreranno termini e scadenze collegate ai contenziosi tributari, in quanto, almeno secondo una prima lettura, le liti con l’amministrazione finanziaria e gli enti impositori non rientrerebbero tra gli adempimenti. Ovviamente restano esclusi anche gli adempimenti extra tributari, come le cadenze previdenziali e quelle giudiziarie.
I soggetti coinvolti dalla nuova norma sulla malattia dei liberi professionisti
Pe quanto riguarda i soggetti che beneficeranno delle nuove tutele, la norma parla molto chiaramente e coinvolge solo i professionisti autonomi che svolgono un’attività per la quale “è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali”. Pertanto, le nuove regole sulla malattia dei liberi professionisti si applicano ai soli professionisti ordinistici, escludendo ad esempio i tributaristi.
Pronto già il commento di Riccardo Alemanno, presidente Int (Istituto nazionale tributaristi), che ha parlato di un “buon inizio ma anche un atto discriminatorio verso i 430mila professionisti di cui alla legge 4/2013 iscritti alla gestione separata Inps”.
Gli adempimenti coinvolti dalla sospensione
Come anticipato, la norma si applica a tutti gli adempimenti tributari, per il cui inadempimento “prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente”. Da chiarire se la sanzione collegata al mancato rispetto della scadenza debba essere anche penale o esclusivamente pecuniaria.
Tra gli eventi che fanno scattare le sospensione sono compresi gli infortuni, i ricoveri e le malattie gravi che comportano una inabilità assoluta al lavoro superiore ai tre giorni, oltre al parto prematuro. Per quanto riguarda invece l’interruzione di gravidanza, si applica un diverso termine di sospensione di 30 giorni.
La sospensione copre le scadenze nei 60 giorni successivi alla data di ricovero o della malattia e dura per 30 giorni dal momento della fine della malattia o delle dimensioni. Per beneficiare della sospensione è necessario inviare alla Pa interessata all’adempimento il certificato medico e copia del mandato professionale dato dal cliente (antecedente alla malattia).
La sospensione dei termini non si applica agli interessi legali sulle somme dilazionate, che nel 2022 saliranno all’1,25%, ma la norma non chiarisce a carico di chi saranno tali interessi. Sono poi previste sanzioni da 2.500 a 7.750 euro per chi tra professionista e altri soggetti coinvolti dichiara il falso per ottenere la sospensione.
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