L’Agenzia delle Entrate conferma l’eliminazione dell’aggio sulle cartelle di pagamento: non sono più dovuti, quindi, gli oneri di riscossione, pari al 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Abolita anche la quota dell’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea.
Sono queste le novità approvate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ed entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2022 nel nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’agente della riscossione: attenzione, però, perché la novità riguarda sono i carichi affidati al 1 gennaio 2022 e non le cartelle notificate dal 2022.
Le somme che erano previste a titolo di aggio sulle somme iscritte a ruolo saranno ora a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalle legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021). Il debitore dovrà invece continuare a sostenere le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Come anticipato, l’aggio sarà eliminato solo sui carichi affidati all’agente della riscossione a partire dal 1 gennaio 2022: per i carichi affidati fino a dicembre 2021, e che quindi saranno notificati nel corso del 2022, gli oneri di riscossione continuano ad essere dovuti, sulla base delle ripartizioni previste dalle precedenti regole.
Gli agenti della riscossione dovranno quindi utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi loro affidati a partire dal 1 gennaio 2022, mentre per le cartelle relative ai carichi affidati prima di questa data dovranno utilizzare il vecchio modello, ossia quello approvato con il provvedimento del 14 Il luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche nel corso del 2022.
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