Il commercialista può essere ritenuto responsabile del reato fiscale, iconcorso nel reatodella violazione: è quanto ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44939 del 6/12/2021.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto esistente il concorso nel reato per compensazione di crediti non spettanti (oltre la soglia di punibilità penale) o inesistenti, a carico di un professionista, e ciò nonostante fosse stata proprio la società a commettere materialmente la violazione presentando il modello F24.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha richiamato l’articolo 110 del Codice Penale, secondo il quale “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

I giudici sono giunti a questa conclusione confermando la giurisprudenza espressa in passato dalla stessa Corte, affermando che, anche quando l’autore materiale della violazione sia il cliente, il professionista può essere ritenuto responsabile purché sia dimostrato che abbia collaborato nell’azione criminosa o che, più semplicemente, abbia dato l’ispirazione alla stessa.

Inoltre, sempre secondo la Cassazione, il professionista può essere considerato responsabile in concorso nel reato anche quando, pur prestando esclusivamente attività di consulenza, abbia fornito al cliente modelli di evasione fiscale che sono poi sfociati in reati.

Nella fattispecie in esame, ossia quella della citata sentenza n. 44939/21, erano presenti diversi indizi, tutti gravi, precisi e concordanti, che dimostravano la colpevolezza del professionista in merito al reato di indebita compensazione, nonostante il modello F24, con il quale la compensazione è materialmente avvenuta, fosse stato presentato dal suo cliente.

A tal proposito è bene ricordare, per completezza di informazioni, che l’articolo 13 bis, comma 3, del D.legislativo n. 74 del 2000, prevede inoltre che la sanzione penale, in caso di violazioni tributarie costituenti reato di cui al Titolo II del D.Leg/vo 74/2000 (tra le quali c’è anche l’articolo 14 bis riguardante le indebite compensazioni), sono aumentate della metà “se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da parte di un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.

Credits: Quotidiano di Sicilia – www.qds.it