Sono state approvate, in sede di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), alcune proposte di emendamento che riguardano la disciplina emergenziale in tema di giustizia.

In particolare, è stata approvata la modifica all’art. 16, comma 3, con la quale si pospone al 30 aprile 2022 il termine di efficacia della disciplina per il processo tributario, contenuta nell’art. 27, D.L. n. 137/2020 – decreto Ristori. È solo l’ultima delle numerose proroghe del termine originariamente previsto, ossia il 31 luglio 2021, poi posticipato al 31 dicembre 2021.

Fino al 30 aprile sarà quindi possibile, nel processo tributario, svolgere le udienze pubbliche, camerali e delle camere di consiglio con un collegamento da remoto e, nel caso questo non fosse possibile, con trattazione scritta. Entro la stessa scadenza, poi, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà:

  • censire le carenze di organico nelle Commissioni tributarie
  • indire una procedura di interpello per trasferire alcuni componenti delle Commissioni tributarie nei posti vacanti; tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno, con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Le differenze tra le giurisdizioni nel decreto Milleproroghe

Il nuovo termine del 30 aprile introdotto dal decreto Milleproroghe non è più correlato allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 che, sulla base della disciplina attualmente vigente, terminerà il 31 marzo 2022.
Inoltre, manca un coordinamento tra il termine previsto per il processo tributario e quello invece riguardante l’esercizio dell’attività giurisdizionale amministrativa, fissato per il 31 marzo 2022, e ancora quello del 31 dicembre 2022, previsto dall’art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021 per il venir meno dell’efficacia di alcune disposizioni riguardanti lo svolgimento dei processi civili e penali.
La proroga è stata quindi criticata,  anche sulla base delle considerazione che, nel corso della medesima fase della pandemia, siano rimasti aperti al pubblico altri uffici giudiziari, a volte con limitazioni e a volte con accesso libero, così come altre attività sociali non essenziali.
Ad oggi, poi, l’udienza da remoto è ancora poco utilizzata dalle Commissioni tributarie: nella prima metà del 2021 è stata utilizzata solo in un quarto dei giudizi. Questa situazione è da imputarsi sia alla scarsità delle risorse tecnico-informatiche a disposizione della Giustizia Tributaria, che alla poca familiarità con i software che alcuni attori del processo tributario talora dimostrano.
Bisogna poi sottolineare che la disciplina emergenziale per la Giustizia Tributaria non vieta le udienze in presenza nei luoghi in cui sia possibile adottare le precauzioni necessarie per contrastare la diffusione pandemica. Pertanto è auspicabile che le singole Commissioni applichino l’art. 27, D.L. n. 44/2020 in modo da consentire lo svolgimento delle udienze in presenza in tutti i casi in cui sia possibile o, in alternativa, il collegamento da remoto, limitando le modalità scritte ad ipotesi eccezionali.
L’udienza da remoto, infine, è ormai un elemento strutturale del processo tributario e in quanto tale è sottratta alla discrezionalità delle singole Commissioni Tributarie: per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto è infatti necessaria e sufficiente la sola istanza di parte, senza ulteriori valutazioni da parte del Collegio giudicante, come previsto dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018.
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