L’assemblea del Senato, nella seduta del 2022, ha confermato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl i conversione del decreto-legge n. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR, meglio noto come decreto PNNR2. Il provvedimento passa quindi all’esame della Camera, che dovrà accelerare i tempi per la conversione in legge entro il 29 giugno.
Vediamo i principali emendamenti approvati.
Super sismabonus acquisti 100%
Il testo approvato prevede la proroga di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni, del cosiddetto super sismabonus acquisti 110%: gli acquirenti di unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile e lo abbiano regolarmente registrato, potranno stipulare l’atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno, ma comunque entro entro il 31 dicembre 2022, purché:
- abbiano corrisposto acconti attraverso il congegno dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta
- abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico
- l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4.
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, per ottenere il super sismabonus acquisti 110% sarà necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro la data del 30 giugno 2022, mentre coloro che non rispettano questa scadenza, né i requisiti di cui sopra, potranno beneficiare del sismabonus ordinario pari al 75% o al’85%.
Mancata accettazione dei pagamenti elettronici
L’emendamento va ad incidere sulle sanzioni stabilite a carico di esercenti e professionisti per omessa accettazione dei pagamenti elettronici, che l’articolo 18, c. 1, del decreto in oggetto ha anticipato dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022. La sanzione per chi rifiuta il pagamento con moneta elettronica è pari a a 30 euro per ogni transazione, a prescindere dall’importo della spesa sostenuta, maggiorata del 4% del valore della transazione. Viene inoltre esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981, di accedere al pagamento in misura ridotta.
Tra i pagamenti elettronici dovranno essere accettati anche le carte prepagate.
Decreto PNRR2: modifiche alla lotteria degli scontrini
Hanno facoltà di partecipare all’estrazione di premi a sorte attribuiti nella lotteria nazionale le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che effettuano, solo con strumenti di pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, purché:
- associno l proprio codice lotteria all’acquisto effettuato metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari
- i rapporti di credito o debito bancari risultino intestati a membri del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito prima della data di estrazione del premio, o che operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione.
Se l’esercente dovesse rifiutarsi di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, l’acquirente può segnalare l’accaduto nella sezione dedicata del website dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nelle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del vincitore e non sono assoggettati a prelievi da parte dell’Erario.
Apparecchi da gioco
Entro il 15 novembre di ogni anno l’Agenzia delle Dogane dovrà individuare gli apparecchi “meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi”, che saranno esentati dall’obbligo di verifica tecnica e dal nulla osta da parte della medesima Agenzia, nell’attualità necessari per l’utilizzo.
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