Dal 2002 il contributo unificato è una parte fondamentale di qualsiasi procedimento giudiziario, che sia di tipo civile, penale o amministrativo: si tratta infatti di una voce che comprende in sé le spese necessarie per dare inizio all’inter giudiziario.
Vediamo nel dettaglio cos’è il contributo unificato e di cosa si deve tener conto nel momento in cui ci si accinge a pagarlo.
Cos’è e come funziona il contributo unificato
Il contributo unificato è stato introdotto il 1 marzo 2002 con l’obiettivo di semplificare il pagamento delle spese necessarie ad avviare una causa di tipo penale, civile, o amministrativa.
- le imposte di bollo da pagare sugli atti giudiziari;
- i diritti di cancelleria;
- la tassa di iscrizione a ruolo;
- i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
Il contributo unificato deve essere pagato per ogni grado di giudizio nel caso dei processi civili e il suo ammontare varia in base al valore della controversia; in generale, il costo del contributi unificato aumenta di pari passo con i gradi di giudizio.
Lo scopo è proprio quello di semplificare il pagamento di queste voci, andando, appunto, a unificarlo in un’unica tassa. Il contributo unificato, inoltre, va pagato per ogni grado di giudizio quando si parla di processi civili e il suo costo varia in base al valore della controversia: in generale aumenta con l’aumentare dei gradi giudizio.
Come si paga il contributo unificato
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato con diverse modalità, sia telematiche che fisiche. In particolare:
- è possibile pagare il contributo unificato presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale, con un versamento sul conto corrente dello Stato;
- si può acquistare nelle nelle tabaccherie in forma di valore bollato oppure attraverso gli agenti di riscossione;
- è possibile utilizzare il modello F23 presso gli sportelli bancari;
- con i sistemi di pagamento telematici PagoPa che consentono ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, nel caso in cui il pagamento sia collegato al deposito degli atti in modalità telematica;
- si può accedere al pagamento telematico anche attraverso l’applicazione “processo tributario telematico”, nel caso di pagamento durante l’operazione di costituzione in giudizio.
Bisogna sottolineare che il pagamento telematico del contributo unificato dal 2019 è obbligatorio per tutti i giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019.
Chi deve pagare il contributo unificato
Di norma il contributo unificato deve essere pagato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima, quindi da chi avvia la controversia. Tuttavia esistono dei casi in cui il pagamento ricade anche sul convenuto, ossia sul soggetto passivo della domanda di giudizio.
Questo accade quando il convenuto stesso decide di proporre una domanda riconvenzionale contro colui che l’ha citato in giudizio.
Il contributo unificato, infine, deve essere versato all’apertura degli atti nelle seguenti situazioni:
- modifica della domanda;
- domanda riconvenzionale;
- intervento autonomo;
- chiamata in causa di terzo.
Mancato pagamento del contributo unificato
Nel caso in cui si ometta il pagamento del contributo unificato, oppure non sia stato pagato per intero o in una somma non corrispondente alla causa avviata, si sarà soggetti a delle sanzioni. Il mancato pagamento del contributo unificato, infatti, da luogo ad una irregolarità fiscale, che però non ha ripercussioni sul piano giudiziario: si potrà quindi procedere comunque con la causa.
Nel momento in cui la cancelleria del tribunale segnala il mancato pagamento, si dovrà però pagare una sanzione amministrativa, procedendo con il pagamento del contributo unificato più una maggiorazione che varia dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Inoltre, nell’importo iscritto a ruolo saranno calcolati anche gli interessi al saggio legale, che decorrono dalla data in cui si è depositato l’atto per il quale è dovuto il pagamento o all’integrazione del contributo.
Esenzioni dal contributo unificato
La legge definisce espressamente i casi in cui non si è obbligati al pagamento del contributo unificato, tra i quali rientrano le situazioni in cui si ha diritto al beneficiare del pubblico patrocinio, che permette ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi dinanzi l’autorità giudiziaria.
Altri casi in cui non è tenuti al pagamento sono i ricorsi per la violazione della ragionevole durata del processo, meglio conosciuti come ricorsi legge Pinto, ossia processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, o processi individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
Questo perché se un lavoratore dipendente vuole tutelare i propri diritti, per esempio in caso di mancato pagamento dello stipendio, e fare quindi causa al datore di lavoro, può rivolgersi gratuitamente al giudice del lavoro, purché il suo reddito complessivo, incluso quello del coniuge, non superi i 34.481,46 euro.
Credits: belchonock/DepositPhoto