La giurisdizione tributaria prevede che il contribuente possa stare in giudizio da solo esclusivamente nelle controversie con valore pari o superiore a 3.000 euro: in tutti gli altri casi è necessaria l’assistenza tecnica di un professionista abilitato. Ma chi sono i professionisti abilitati?
Prima di tutto avvocati e dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo, ma anche i consulenti del lavoro, che sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, indipendentemente dalla materia del contenzioso attivato. Questi professionisti non necessitano di un’autorizzazione amministrativa, in quanto già in possesso di un titolo abilitativo generale che discende dall’iscrizione all’Albo.
Lo stesso discorso vale anche per ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e spedizionieri doganali, iscritti all’albo di appartenenza.
Inoltre, sono previste ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per coloro che, in possesso di determinati requisiti di professionalità e lavorativi, siano iscritti in appositi elenchi. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato con il D.M. n. 106 del 5 agosto 2019 le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, oltre ai casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione. Nel dettaglio, il decreto ha individuato le modalità di tenuta delle cinque sezioni che compongono il nuovo Elenco unico nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica innanzi alle CCTT.
Il decreto è operativo dal 1 aprile 2020 e con la circolare n. 2/DF il Mef ha illustrato le istruzioni per l’iscrizione all’Elenco nazionale.
Assistenza tecnica nei processi tributari: i soggetti abilitati dal 1 aprile 2020
Sono abilitati all’assistenza tecnica:
- i soggetti che non sono iscritti ad albi professionali, ma risultano iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati dal MEF ai sensi dell’art. 63, comma 3, D.P.R. 600/1973: fanno parte di questa categoria i dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno 20 anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi 10 prestati a svolgere attività connesse ai tributi. Questi soggetti, non essendo iscritti ad un albo professionale, hanno bisogno di un’apposita riunione ministeriale per poter esercitare la difesa davanti alle CCTT.
- oggetti non iscritti in albi professionali (hanno quindi bisogno di un’apposita abilitazione ministeriale= ma iscritti in elenchi gestiti dal MEF, ossia:
- Esperti tributari, iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari per la categoria tributi e in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioniere;
- Funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993 risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
- Dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e di imprese o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., in possesso del Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- Dipendenti dei C.A.F. e delle relative società di servizi, in possesso di Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione professionale.
- soggetti iscritti negli elenchi in vigore fino al 31 marzo 2020, che confluiscono, dal 1 aprile, nelle prime quattro sezioni del nuovo Elenco nazionale detenuto dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze.
Requisiti per l’assistenza tecnica e l’iscrizione all’Elenco nazionale
- essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea
- godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità
- non essere iscritto in nessuno degli albi professionali elencati al comma 3, lettere a), b), c) ed ai commi 5 e 6 dell’art. 12, D.Lgs. n. 546/1992
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive
- non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 c.p., nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni
- non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Come presentare domanda di iscrizione
Nel caso di richiesta di iscrizione alle sezioni III, IV e V, la domanda dovrà essere presentata per il dipendente dalle
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di residenza;
- il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
- il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
- il titolo di studio posseduto, indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione laddove necessaria per l’iscrizione;
- la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e politici;
- l’indirizzo PEC;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
- la dichiarazione prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 con cui l’interessato, consapevole delle sanzioni penali, certifica il possesso dei requisiti;
- la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici;
- l’inesistenza dei casi di incompatibilità.