Il 31 dicembre è il termine ultimo per l’invio di molti degli avvisi di accertamento e l’Agenzia delle Entrate aumenta i controlli, in particolare sulle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e dai controlli formali.
Il Fisco infatti, a partire dall’anno di imposta 2016, ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per notificare gli avvisi di accertamento, pena decadenza degli stessi. Se invece l’avviso di accertamento riguarda i casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, la notifica può arrivare entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Anche gli accertamenti sui tributi locali devono rispettare il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006. Tuttavia, in questo caso il discorso si fa più complesso, perché per capire quali annualità scadono a fine 2019 è necessario considerare il tipo di violazione.
Se la violazione riguarda l‘obbligo di pagamento, il termine quinquiennale decorre dall’anno al quale si riferisce il versamento. Perciò, ad esempio, il ritardato o omesso pagamento dell’Iva relativa al 2014 è in scadenza il 31 dicembre 2019, mentre la stessa violazione, ma riferita al 2013, è giù decaduta.
Se invece si considerano gli illeciti dichiarativi, ossia l’omessa o infedele denuncia, l’anno di partenza non è quello di competenza, ma l’anno in cui la dichiarazione è stata presentata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, la dichiarazione infedele Tares relativa al 2013 può ancora essere contestata entro la fine di dicembre 2019, perché la relativa denuncia è stata presentata nel 2014.
Non è ancora chiaro, invece, il termine entro il quale può essere contestato l’omesso o il ritardato pagamento della tassa sui rifiuti.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, è obbligatorio versare l’acconto annuale entro il 27 dicembre 2019, in modo da evitare sanzioni amministrative e penali. I soggetti interessati hanno l’obbligo di versare un anticipo sull’Iva dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno, nel caso dei contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali, oppure sull’Iva di dicembre nel caso dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Sono invece esonerati dall’obbligo del versamento alcuni soggetti passivi che si trovano in un determinato regime o che nel corso dell’anno hanno effettuato solo alcuni tipi di operazioni.
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