Il processo tributario, così come quello civile, richiede il calcolo dei termini ben precisi, il cui rispetto è fondamentale per l’ammissibilità degli atti processuali, che devono seguire un determinato ordine ed essere compiuti nei modi e nei tempi previsti della legge. In particolare, per il ricorso tributario sono previste specifiche modalità per il calcolo dei termini, la cui conoscenza è fondamentale per chi si occupa di contenzioso dinanzi agli organi della giustizia tributaria.

I termini del processo tributario sono determinati sia per l’impugnazione di un atto impositivo, come una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di un tributo, e della sentenza, sia per il deposito degli atti e dei documenti prima della trattazione di una controversia.

Vediamo quindi come effettuare il calcolo dei termini processuali tributari, per non incorrere in errore che potrebbero comportare l’inammissibilità degli atti processuali.

Cosa sono i termini processuali?

Con la definizione “termine processuale” si indica un arco di tempo previsto dalla legge per portare a compimento un certo adempimento nel corso di un processo, come ad esempio la notifica di un ricorso o il deposito di un atto, e al cui decorso è attribuito un determinato rilievo.

Lo scopo del termine processuale è, da un lato, quella di agevolare i soggetti processuali nel compimento degli atti, concedendo loro un congruo arco di tempo, e, dall’altro, quello di permettere una sufficiente concentrazione delle attività processuali, così da consentire un più rapido e ordinato svolgimento del processo.

La disciplina generale dei termini processuali è contenuta negli articoli 152 e 155 del Codice di procedura civile.

Le tipologie di termini processuali

I termini processuali possono essere classificati in due categorie:

  • legali, se sono previsti da una norma di legge;
  • giudiziali, se sono assegnati dal giudice.

A lavoro volta, i termini legali possono essere distinti in:

  • dilatori, se fissano il momento prima del quale un atto non può essere compiuto;
  • acceleratori, se indicano il momento entro il quale un atto può essere o deve essere compiuto.

Infine, anche i termini acceleratori possono essere ulteriormente distinti in

  • ordinatori, quando regolano l’attività processuale in vista del normale andamento del processo;
  • perentori, quando impongono di compiere l’atto entro un determinato termine, pena di decadenza.

Come si effettua il calcolo dei termini del processo tributario

Per il calcolo dei termini nel processo tributario si applicano le stesse disposizioni previste nel processo civile, contenute nell’articolo 155 del Codice di procedura civile. Perciò, nel caso di termini a giorni oppure ad ore, dal computo dovranno essere esclusi il giorno e l’ora iniziali.

Questo vuol dire che il termine processuale è un terminato periodo che ha un giorno di partenza iniziale, il dies a quo, e un giorno finale o di scadenza, il dies ad quem. Il lasso di tempo che intercorre tra questi giorni è la durata del termine. Se si deve calcolare un termine a giorni oppure ad ore non si devono considerare le frazioni e il giorno deve essere conteggiato per intero. Inoltre, come anticipato, non si deve considerare il giorno iniziale, mentre va calcolato il giorno di scadenza.

Facciamo un esempio pratico: il ricorso tributario, per legge, deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato: si tratta di un termine perentorio, la cui mancata osservanza comporta l’inammissibilità del ricorso. Quindi, se l’atto da impugnare è stato notificato, ad esempio, il 23 marzo, il termine dei 6o giorni entro i quali proporre il ricorso scadrà il 22 maggio. In questo caso, nel calcolo del termine non si considera il giorno iniziale, ossia il 23 marzo, ma si conta quello finale, il 22 maggio.

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Se invece i termini sono indicati in mesi oppure in anni, si dovrà osservare il calendario comune, pertanto la scadenza cadrà nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno iniziale, a prescindere dal numero effettivo di giorni compresi in quel periodo.

Ad esempio, se il giudice fissa il termine per il deposito di un determinato atto in cancelleria in 2 mesi dall’ultima udienza, tenutasi il 18 aprile, il termine suddetto scadrà il 18 giugno.

Si nel calcolo dei termini a giorni che in quello in mesi o anni bisogna poi considerare la sospensione feriale, che si applica dal 1 al 31 agosto di ogni anno. Facciamo un ulteriore esempio. se viene stabilito il termine di un anno, a partire dal 18 settembre, non si dovranno conteggiare 365 giorni, né considerare se l’anno sia o meno bisestile, ma bisogna considerare la sospensione feriale: il termine processuale scadrà quindi il 19 ottobre dell’anno successivo.

Allo stesso modo, in caso di un termine a mesi, non si calcola il numero di giorni che compongono effettivamente il mese (quindi 30 o 31) e neanche che febbraio ha 28 giorni: se il termine è di 1 mese dal 18 giugno, scadrà il 18 luglio.

Infine, nel calcolo dei termini si computano anche i giorni festivi. Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno utile successivo non festivo.

Il sabato è considerata una giornata lavorativa per quanto attiene il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, mentre per gli atti processuali da effettuare fuori udienza, come il deposito in cancelleria, se il termine scade di sabato si proroga al giorno successivo non festivo, solitamente il lunedì.

Le tipologie di termine nel contenzioso tributario

Nel contenzioso tributario possiamo individuare diverse tipologie di termini:

  • il termine comune, per la proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’appello: nel computo non bisogna considerare il giorno iniziale ma quello finale;
  • il termine libero, per il deposito di documenti, di memorie e dell’istanza di discussione in pubblica udienza: nel calcolo non si considerano né il giorno iniziale né il giorno finale;
  • il termine a ritroso, che si può applicare al deposito di documenti, di memorie e dell’istanza in pubblica udienza: il calcolo inizia dal giorno finale. Si tratta ad esempio del caso di alcune memorie che devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell’udienza; quindi, se l’udienza è fissata per il 15 luglio, nel calcolo del termine non si considera il 15 luglio, ma si inizia a conteggiare all’indietro, quindi dal 14 luglio. Pertanto il giorno finale per il deposito delle memorie sarà il 10 luglio e va conteggiato. Se il termine a ritroso cade di sabato oppure in un giorno festivo, si anticipa al giorno precedente non festivo.

Sospensione feriale dei termini nel processo tributario

Come anticipato, in termini processuali rimangono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e iniziano nuovamente a decorrere alla fine di detto periodo, quindi, dal 1°settembre. Nel caso in cui il decorso dei termini inizi durante il periodo di sospensione, sarà necessario posticipare lo stesso alla fine del periodo di sospensione.

Ad esempio, se si riceve un avviso di accertamento il 12 luglio, il ricorso dovrà essere presentato entro l’11 ottobre, perché bisognerà calcolare: 19 giorni a luglio, zero giorni ad agosto, 30 giorni a settembre e 11 giorni ad ottobre per arrivare al totale di 60 giorni previsti dalla legge.

Credits: AndreyPopov/DepositPhoto