Come noto, a partire dal 29 agosto è stato introdotto l’obbligo di preventivo scritto per tutti i professionisti: un provvedimento che risulta nuovo e spesso oneroso per molte categorie professionali, ma non per i commercialisti, dotati di un codice deontologico che già prevede tale obbligo.
Il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili è entrato in vigore il 1 marzo 2016 e dedica molta attenzione ai rapporti con i clienti. Si tratta di indicazioni molto precise sul rapporto professionale nella sua interezza: dai principi da applicare in fase di acquisizione del cliente fino alle regole che definiscono la fine di tale rapporto, sia essa “spontanea” o derivante da diverse problematiche.
A queste tematiche è dedicato il titolo II del Codice deontologico, intitolato proprio “Rapporti professionali”. In particolare, il Capo II contiene le regole deontologiche da seguire nel rapporto con i clienti e i comportamenti che commercialisti ed esperti contabili devono osservare durante tutto il rapporto professionale. Inoltre, nel Capo II, Titolo II, del Codice deontologico sono riportate anche le norme in materia di compenso professionale.
Approfittando delle novità normative introdotte recentemente dal Decreto Concorrenza, abbiamo quindi deciso di ripassare il Codice deontologico dei commercialisti: un pò di studio non fa mai male!
Codice deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: i principi generali
Il rapporto tra cliente e professionista si basa sulla fiducia: questa affermazione è alla base del nuovo Codice deontologico del 2016. Un’affermazione che forse può risultare scontata per molti, ma che porta con sé importanti conseguenze.
Innanzitutto, visto che la fiducia è il requisito essenziale del rapporto, il cliente ha diritto di scegliere liberamente il professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento. Allo stesso tempo però, anche il professionista ha il diritto di scegliere i clienti ai quali offrire i propri servizi. Insomma, tra professionista e cliente esiste sostanzialmente un rapporto alla pari, tra due individui che decidono consapevolmente di lavorare insieme.
Il nuovo Codice deontologico, poi, compie un ulteriore passo in avanti, introducendo la possibilità di limitare il diritto di recesso. Il professionista, infatti, può chiedere al cliente che rescinde in anticipo il contratto, un indennizzo calcolato in base all’importanza dell’incarico e al compenso inizialmente previsto.
Infine, il Codice deontologico vieta espressamente l’utilizzo di agenzie o procacciatori per l’acquisizione della clientela, ma anche di “ricompensare” con omaggi o compensi l’acquisizione di clienti o incarichi. Tale divieto tutela l’indipendenza e l’obiettività del professionista.
L’articolo 21 del Codice deontologico: l’accettazione dell’incarico
L’articolo 21 del Codice è contiene le disposizioni che il professionista deve osservare prima di accettare un incarico.
Nella prima parte dell’articolo sono descritti i limiti da porsi prima di accettare l’incarico; in particolare, è necessario chiedersi se accettare l’incarico porterebbe alla violazione dei principi contenuti nel Codice deontologico. Si tratta di un principio strettamente etico e il professionista ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla decisione di accettazione o meno dell’incarico. Ovviamente, nel caso in cui il professionista accerti la presenza di rischi deontologici dopo l’accettazione dell’incarico, ha la facoltà di interrompere la prestazione.
Una volta accettato l’incarico, l’art.21 del Codice stabilisce che il professionistan debba assicurare la specifica competenza richiesta al cliente e organizzare di conseguenza lo studio; inoltre, è necessario informare il cliente dei reciproci diritti e doveri nell’ambito del mandato professionale ed informalo anche in merito all’esistenza del Codice deontologico.
L’art. 22 del Codice deontologico: l’esecuzione dell’incarico
L’articolo 22 del Codice afferma che “il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza”.
Si tratta di un’affermazione fondamentale per il professionista, che deve:
- completare il suo incarico con diligenza e perizia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- spiegare al cliente gli elementi principali e gli eventuali rischi dell’incarico ricevuto, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro;
- informare tempestivamente il cliente sugli eventi principali che si possono verificare durante il mandato.
Di contro, il professionista non deve mai eccedere dai limiti del mandato ricevuto, se non in casi eccezionali, essendo comunque tenuto a mettere in atto tutte le iniziative opportune per raggiungere lo scopo concordato.
Inoltre, il professionista non deve mai, in nessun caso, perseguire interessi personali, in conflitto con quelli del cliente; allo stesso modo, non è possibile assumere dei co-interessi economici o professionali con il cliente, in modo da salvaguardare l’indipendenza e l’integrità del professionista.
La rinuncia all’incarico secondo il Codice deontologico
Secondo quanto previsto dal Codice, il professionista è tenuto a rinunciare al proprio incarico quando:
- la sua libertà di giudizio possa essere pregiudicata, oppure si trovi in conflitto di interessi e sia pregiudicata la sua indipendenza;
- le richieste del cliente o la sua condotta impediscano di svolgere correttamente il proprio compito;
- non sia più in grado di svolgere l’incarico per motivi sopraggiunti in un secondo momento rispetto all’accettazione del mandato.
In quest’ultimo caso, il professionista deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito da un altro commercialista o esperto contabile. In ogni caso, se non è possibile informare con tempestività il cliente, è necessario informarlo della rinuncia all’incarico tramite raccomandata AR o via PEC.
Articolo 24 del Codice deontologico: somme dei clienti, prestiti e garanzie
L’art.24 del Codice stabilisce che il professionista non possa impegnare il proprio patrimonio o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente; lo scopo di tale divieto è tutelare l’indipendenza e l’imparzialità del commercialista.
In merito alle somme del cliente detenute dal professionista, egli è tenuto ad operare con la massima diligenza, applicando i principi di buona amministrazione e corretta contabilizzazione. Inoltre, in caso di deposito fiduciario, è necessario chiedere al cliente precise istruzioni scritte e attenervisi scrupolosamente.
Infine, il professionista ha il diritto di trattenere le somme ricevute, anche da terzi, a titolo di rimborso delle spese sostenute, purché il cliente ne sia correttamente informato.
Il compenso professionale secondo il Codice deontologico
Secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Codice, il compenso del professionista deve essere liberamente pattuito dalle parti per iscritto, al momento del conferimento del mandato, con l’elaborazione di un preventivo di massima omnicomprensivo.
È quindi chiaro quanto detto all’inizio di questa guida: l’introduzione dell’obbligo del preventivo scritto non è una novità per i commercialisti, che già contemplavano questo dovere nel Codice deontologico.
In merito al compenso e alla sua determinazione, il Codice stabilisce che esso debba essere calcolato in base:
- all’importanza dell’incarico;
- all’impegno e alle competenze richieste al professionista;
- alla difficoltà della prestazione.
Inoltre, è opportuno considerare anche i vantaggi, economici e non, ottenuti dal cliente. Proprio per questo, il Codice contempla la possibilità di prevedere una componente variabile del compenso, legata al successo dell’incarico professionale.
Qualora l’incarico preveda la collaborazione di più professionisti, la ripartizione del compenso sarà disciplinato da un apposito accordo tra loro.