Il decreto Agosto ha previsto, seppur con la formula “salvo intese tecniche”, un’ulteriore possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi. Tali versamenti, sulla base degli articoli 126 e 127 del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme che sono state oggetto di sospensione, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre. Il restante 50% delle somme dovute può invece essere versato, senza sanzioni e senza interessi, con una rateizzazione di massimo 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
I versamenti oggetto dell’ulteriore proroga prevista nel decreto Agosto riguardano diversi contribuenti, come ad esempio:
- le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
- le federazioni sportive nazionali, le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre e ricevitorie del lotto
- i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e i pub
- le aziende termali e le onlus.
Per questi contribuenti sono stati sospesi, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione è stata prorogata di due mesi, quindi fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Inoltre sono stati sospesi anche i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.
Altri contribuenti interessati dalla nuova possibilità di rateizzazione introdotta dal decreto Agosto sono i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non oltre i 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; per questa categoria di contribuenti sono stati sospesi, dall’8 al 31 marzo 2020, i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipende e sui redditi assimilati, all’Iva, ai contribuenti previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Infine, sono interessati dalla nuova proroga anche i contribuenti con ricavi o compensi fino al 400mila euro nel periodo di imposta 2029: in questo caso, i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e 31 maggio 2020 non sono soggetti alle ritenute di acconto da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per il lavoro dipendente o assimilato.
Facciamo un esempio pratico di quanto previsto dalla nuova norma: ipotizziamo il caso di un contribuente che ha un debito di 48mila euro, che vuole rateizzare. Con la proroga introdotta dal decreto Agosto, potrà pagare il 50% del debito, ossia 24mila euro, in 4 rate mensili da 6mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre e fino al 16 dicembre 2020. Il restante 50% potrà essere rateizzato in 24 rate mensili, di 1.000 euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2020 fino al 16 dicembre 2022.
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