Il decreto Rilancio modifica nuovamente i vincoli dei contribuenti nei confronti del Fisco. Oltre alla sospensione dei termini per i versamenti di imposta in scadenza, prorogati durante l’emergenza Covid-19, il nuovo decreto stabilisce anche il blocco parziale degli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate e quello sulle notifiche; inoltre concede un tempo più lungo per le procedure in atto.
Il decreto Rilancio, appena approvato dal Governo, disciplina infatti le modalità di pagamento per gli avvisi bonari già notificati, ma limitatamente a quanto dovuto nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Per chi ha già provveduto al pagamento, questo si ritiene normalmente acquisito, mentre per i pagamenti scaduti prima dell’entrata in vigore del decreto si opera una riemissione dei termini, nel caso in cui il contribuente non abbia versato nulla.
Quali sono le conseguenze di questa norma? Da una parte, i contribuenti possono riorganizzarsi per pagare quanto dovuto in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, anche qualora l’avviso bonario fosse già stato rateizzato; in alternativa è possibile versare le somme dovute in quattro rate mensili, da settembre a dicembre 2020. Dall’altra parte, l’efficacia dell’avviso è tutelata nonostante la possibilità di non dover sanare entro il termine di pagamento della rata successiva il debito del periodo precedente.
Per le scadenze successive al 31 maggio, invece, si tornerà alle regole ordinarie.
Il decreto Rilancio allunga i termini anche per le cartelle esattoriali: per le rateizzazioni già in corso, il precedente termine di sospensione resterà valido fino al 31 agosto, con obbligo di pagamento delle rate eventualmente non corrisposte da marzo 2020 entro il 30 settembre, in un’unica soluzione. Sia per le rateizzazioni in corso che per quelle richieste entro la fine di agosto, la decadenza avverrà in caso di mancato pagamento di dieci rate e non più di cinque rate, anche non consecutive.
Infine, per quanto riguarda le procedure di rottamazione e saldo e stralcio, gli importi dovuti nel corso del 2020 dovranno essere versati entro il 10 dicembre 2020, senza il beneficio della tolleranza nel caso di pagamenti effettuati nei cinque giorni successivi. Nel caso in cui il contribuente abbia perso i benefici della rottamazione perché non ha versato quanto dovuto, potrà richiedere la rateizzazione del debito residuo così come rideterminato nella misura originaria.
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