La circolare 1/E/2023 pubblicata il 13 gennaio dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla Legge di bilancio 2023.
In primo luogo, nella circolare si precisa che non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate poiché la legge non ha stabilito tale onere.
Prima di analizzare nel dettaglio le informazioni fornire dall’Amministrazione finanziare e di illustrare le regole per il calcolo degli importi per la definizione agevolata degli avvisi bonari, è bene fare un passo indietro e ricordare quali sono le agevolazioni previste dalla Manovra.
Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2023
È importante ricordare che la misura in questione si articola in tre diverse agevolazioni, come riassumiamo di seguito:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 si applica alle comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 per le per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), anche se già recapitate, oppure recapitate dopo il 1° gennaio 2023. In tal caso le sanzioni sono ridotte al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile), mentre le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.
- la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si applica alle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Il pagamento rateale quindi può essere stato avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza. In questo caso le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che rimane dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti.
Per entrambe le agevolazioni, i termini di pagamento rimangono quelli ordinari (30 giorni o 90 giorni in caso di avviso telematico), ed è possibile rateizzare l’importo dovuto. È importante tenere presente che in caso di lieve adempimento (ad esempio tardività nel versamento delle somme dovute non superiore a 7 giorni o carenza nel versamento non superiore al 3% e in ogni caso non superiore ai 10.000 euro), l’agevolazione rimane valida, ma potrebbero essere applicate sanzioni per la carenza o il ritardo. In caso di mancato pagamento entro i termini, non verrà riconosciuto alcun beneficio e gli importi saranno iscritti a ruolo con sanzioni calcolate in misura piena.
La Legge di Bilancio 2023, infine, prevede anche la possibilità di estendere i piani di rateizzazione non solo per quelle che devono ancora essere avviate, ma anche per tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Indipendentemente dall’importo della comunicazione, quindi, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È quindi possibile l’estensione ad un numero massimo di venti rate anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro.
Il calcolo degli importi per la definizione agevolata degli avvisi bonari
- Le sanzioni devono essere ricalcolate nella misura del 3%, quindi sull’imposta non versata di 100 euro sono pari a 3 euro
- gli interessi rimangono invariati
- il totale dovuto per la definizione agevolata dell’avviso ordinario è di 110 euro (invece di 117).
Credits: Rostislav_Sedlacek/CanvaPro