L’articolo 6 del decreto fiscale 2019 introduce la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, incluse quelle in Cassazione e a seguito di rinvio, nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate. Le controversie tributarie pendenti possono essere definite in modalità agevolata se hanno per oggetto atti impositivi, come:
- Avvisi di accertamento
- Provvedimento di irrogazione delle sanzioni
- Ogni altro atto di imposizione.
La definizione agevolata prevede la possibilità di chiudere tali controversie pagando la metà del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, e un quinto del valore della lite in caso di soccombenza in secondo grado.
L’Agenzia delle Entrare ha approvato, con il provvedimento datato 18 febbraio 2019, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata: entro il 31 maggio 2019 sarà necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda distinta per ogni controversia tributaria autonoma, cioè relativa all’atto impugnato. Tale domanda, esente dall’imposta di bollo, dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, che può essere effettuata:
- Direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: basta accedere all’area riservata dei canali Entratel o Fisconline, nella sezione Servizi per > Richiedere e selezionare la funzione Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018”
- Da un soggetto abilitato appositamente incaricato;
- Presso uno degli uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesterà la presentazione diretta della domanda consegnando un numero di protocollo al contribuente.
La definizione agevolata delle controversie in Cassazione
La Pace Fiscale prevede che possano essere definite in via agevolata anche le controversie pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore del D.L. n.119/2018, il 24 ottobre 2018. Possono essere infatti definite le liti pendenti presso:
- le Commissioni tributarie provinciali (o di primo grado di Trento e Bolzano);
- le Commissioni tributarie regionali (o di secondo grado di Trento e Bolzano);
- la Corte di Cassazione;
- il giudice ordinario o amministrativo, nel caso in cui una causa vertente su materie tributarie sia stata erroneamente instaurata innanzi a tali giudici.
L’art.6 del D.L. n.119/2018, infatti, stabilisce la possibilità di definire in modalità agevolata “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio”.
Per quanto riguarda le liti pendenti in Cassazione, tuttavia, nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto fiscale 2019 è stata introdotta una nuova disposizione, nel comma 2-bis, specifica per le controversie pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione (19 settembre 2019), nelle quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio precedenti.
In questi casi, si prevede che le liti possano essere definite con il versamento di un importo pari al 5% del relativo valore.
In merito alle controversie pendenti in Corte di Cassazione, perciò, si profilano due distinte opportunità di definizione agevolata. Affinché la lite possa essere definita è necessario che sia pendente alla data del 24 ottobre 2018 oppure, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia soccombente nei precedenti gradi di giudizio, al 19 dicembre 2018.
Pertanto, se la sentenza della Cassazione è intervenuta prima del 24 ottobre 2018 con la dichiarazione di soccombenza del soggetto interessato, senza rinvio alla giurisdizione tributaria di secondo grado, sarà impossibile accedere alla pace fiscale. Questo perché la definizione agevolata riguarda le liti pendenti in Cassazione al 24 ottobre, o al 19 dicembre solo in riferimento alle controversie nelle quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio precedenti. Se invece la Cassazione ha dichiarato la soccombenza del soggetto interessato, senza il rinvio alla giurisdizione tributaria di secondo grado, prima del 24 ottobre 2018, la lite non risulterà più pendente e pertanto non potrà essere definita ai sensi dell’art.6, D.L. n.119/2018.