Quando si può presentare la definizione agevolata delle controversie tributarie? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate.
Iniziamo dicendo che l’art.6, comma 1, del DL n.119 del 2018 prevede che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e avente per oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione, e anche a seguito di rinvio, possano essere definite in via agevolata, con il pagamento di un importo pari al valore delle controversia, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi ne è subentrato o ne ha la legittimazione.
Attraverso l’istituto della definizione agevolata, quindi, i contribuenti possono chiudere le controversie tributarie, pagamento determinati importi correlati al valore della stessa.
Ambiti di applicazione della definizione agevolata
Per applicare la definizione agevolata delle controversie tributarie, è necessario che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n.119 del 2018, vale a dire che alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte.
Inoltre è necessario che, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva: la definizione delle controversie tributarie, quindi, può applicarsi solo ai rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e non esauriti alla data di presentazione delle domanda.
- gli avvisi di accertamento
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati
- ogni altro atto impositivo che presenti una pretesa tributaria quantificata.
Percentuali delle definizione agevolata
- con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
- con il pagamento del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.