La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto misure per sostenere i contribuenti, tra cui la definizione agevolata delle controversie tributarie in sospeso in tutti i livelli giudiziari. Per le controversie tributarie in primo grado in cui l’Agenzia delle entrate o dei monopoli sono parte, con la notifica del ricorso entro il 1° gennaio 2023, la definizione agevolata può essere raggiunta con il pagamento del 90% del valore della controversia. Per le liti relative solo alle sanzioni, il pagamento del 40% del valore della controversia permette la definizione agevolata.
Per le controversie tributarie in secondo grado, con la domanda del ricorrente o chi ha successivamente la legittimazione, la definizione agevolata può essere raggiunta con il pagamento del valore della controversia. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in primo grado entro il 1° gennaio 2023, la definizione agevolata può essere ottenuta con il pagamento del 40% del valore della controversia. Nel caso di una decisione parziale, il tributo, esclusi interessi e sanzioni, è dovuto per intero per la parte confermata e in misura ridotta per la parte annullata.
Per le liti relative solo alle sanzioni, la definizione agevolata può essere ottenuta con il pagamento del 15% del valore della controversia se l’Agenzia delle Entrate perde il primo grado relativo al merito o all’ammissibilità del ricorso e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Per le controversie tributarie pendenti in Cassazione, con la domanda del ricorrente o chi ha successivamente la legittimazione, la definizione agevolata può essere ottenuta con il pagamento del 15% del valore della controversia se l’Agenzia delle Entrate perde il secondo grado entro il 1° gennaio 2023. Se l’Agenzia delle Entrate perde entrambi i gradi precedenti, la definizione agevolata può essere raggiunta con il pagamento del 5% del valore della controversia.
Le controversie che riguardano solo le sanzioni non connesse al tributo potrebbero essere risolte con il pagamento del 15% del valore della controversia nel caso in cui l’Agenzia fiscale competente perda la pronuncia di secondo grado, se si riferisce al merito o all’ammissibilità dell’atto introduttivo del processo giudiziario, depositato entro il 1° gennaio 2023. In tutti gli altri casi, il pagamento dovrebbe essere del 40%.
Per quanto riguarda le controversie che riguardano solo le sanzioni connesse ai tributi in questione, non è necessario pagare alcun importo per le sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato risolto in modo diverso dalla presente definizione agevolata.
Questa nuova definizione agevolata si applica solo a controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non è ancora stato concluso con una pronuncia definitiva.
La definizione agevolata si concretizza presentando la relativa domanda e pagando gli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. E’ anche possibile dilazionare il pagamento. La compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997 è esclusa.
Infine, le controversie che riguardano anche solo in parte le risorse tradizionali, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato sono escluse dalla definizione agevolata.
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