Dal periodo di imposta 202o, coloro che sono tenuti ad inviare i dati rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dovranno comunicare al Fisco solo i pagamenti effettuati con assegno o altri sistemi di pagamento tracciabili come carte di credito, di debito o prepagate. Tale vincolo riguarda le spese sanitarie e veterinarie, mutui agrari e fondiari e altri oneri nell’articolo 15 del Tuir, con l’eccezione dell’acquisto di medicinali e dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti datati il 16 ottobre 2020.
Spese sanitarie veterinarie e sanitarie
Il primo di questi provvedimenti riguarda le spese sanitarie e veterinarie: i dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria devono riferirsi esclusivamente ai pagamenti tracciabili secondo le modalità previste dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, in ottemperanza a quanto stabilito nella Legge di Bilancio, art.1 comma 6789.
Solo in questo caso infatti il contribuente ha diritto alla detrazione IRPEF del 19%, mentre non sono previsti vincoli per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, così come per le prestazioni sanitarie effettuate in strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
I contribuenti quindi troveranno nella dichiarazione precompilata solo le tipologie di spese di cui sopra e dovranno sempre conservare i documenti di pagamento, anche in caso non siano necessarie modifiche al modello.
Altre spese e oneri detraibili: nella precompilata solo pagamenti tracciabili
Il secondo provvedimento, datato sempre 16 ottobre, è relativo ai dati riguardanti altre tipologie di oneri detraibili, da trasmettere ad Agenzia delle Entrate ai sensi sensi del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e relativi decreti MEF. Parliamo quindi di interessi passivi e oneri accessori, assicurazioni vita, contributi previdenziali e assistenziali e così via.
I soggetti interessati dall’obbligo di trasmissione all’Anagrafe Tributaria dovranno indicare, a partire dall’anno di imposta 2020, solo gli oneri detraibili al 19% delle IRPEF sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili oppure con una delle modalità previste dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019, ossia versamento bancario o postale o altri strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.