Nel contesto del processo tributario, una questione che suscita notevole interesse riguarda l’importo che deve essere rimborsato al contribuente nel caso in cui abbia successo al termine del processo. Questo diventa particolarmente rilevante nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento dell’importo contestato durante l’attesa del procedimento di appello.
Il riferimento legislativo per questa circostanza è presente nell’articolo 68 del Decreto Legislativo 546/1992. Questo articolo regola sia il pagamento del tributo da parte del contribuente durante il processo (detto anche riscossione frazionata), sia il rimborso delle somme pagate da quest’ultimo durante il corso del processo.
Più specificamente, il secondo comma di questa disposizione stabilisce che, se il ricorso presentato dal contribuente è accolto, il tributo che ha pagato in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del tribunale tributario di primo grado, insieme ai relativi interessi previsti dalla legge fiscale, deve essere automaticamente rimborsato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Pertanto, è chiaramente evidente che il contribuente che risulta vittorioso alla fine del processo ha diritto a ricevere il rimborso delle somme pagate come tributo, insieme agli interessi corrispondenti.
Diritti del contribuente vittorioso: il rimborso dell’aggio
Riguardo agli atti della riscossione, come ad esempio la cartella di pagamento, sappiamo che l’Amministrazione finanziaria, oltre a richiedere il pagamento delle somme dovute per tasse, sanzioni e relativi interessi, prevedeva il pagamento del cosiddetto aggio. È importante ricordare che l’aggio è stato definitivamente abolito con la Legge di Bilancio 2022. Anche nel contesto degli accertamenti esecutivi, gli importi erano incrementati dall’aggio, che doveva essere pagato prima della trasmissione del carico all’Agente della riscossione.
L’aggio da riscossione è sempre stato visto come una sorta di “tassa nascosta” che il contribuente era obbligato a pagare a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Tuttavia, la disposizione menzionata non include nulla a proposito; piuttosto, sembra riferirsi solo al “tributo pagato in eccesso” e quindi solo agli interessi correlati a questo. Di conseguenza, sorge il dubbio se il contribuente ha diritto o meno anche agli interessi accumulati sugli aggi di riscossione pagati.
Questa questione è di grande importanza pratica per il contribuente, che deve chiaramente comprendere a quali importi ha diritto, soprattutto considerando che possono passare diversi anni tra il pagamento delle somme richieste e il verdetto che gli dà ragione.
Inoltre, si tenga presente che tale calcolo è pertinente anche in caso di mancato rimborso, poiché, secondo il comma 2 dell’articolo 68 menzionato, il contribuente può richiedere la conformità ai termini dell’articolo 70 del Decreto Legislativo 546/1992 al tribunale tributario di primo grado, o, se il processo è in corso negli stadi successivi, al tribunale tributario di secondo grado.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito questo punto (si veda, Corte di Cassazione, ordinanza n. 11025 del 26.04.2023), che, in sintesi, ha stabilito che gli interessi devono essere calcolati anche sulla quota di aggio della riscossione.
In dettaglio, i giudici della Suprema Corte hanno notato che l’articolo 68 citato, prevedendo il rimborso automatico al contribuente del tributo pagato in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che accoglie il suo ricorso, genera un obbligo derivante dalla legge. Questo può essere associato alla struttura della condictio indebiti e può essere inclusa nel caso di annullamento dell’atto presupposto in sede giurisdizionale. Secondo il comma 2 della norma citata, ciò dovrebbe comportare il rimborso del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali.
È stato anche precisato – e questo è l’aspetto più interessante – che tra gli elementi soggetti a rimborso dovrebbe essere incluso anche l’aggio di riscossione, che non ha un carattere intrinseco di tributo, in quanto rappresenta il compenso per l’attività di riscossione. Tuttavia, ha “natura accessoria al tributo”, lo stesso fondamento dell’obbligo fiscale, che può essere ricondotto al valore imprescindibile della solidarietà menzionata nell’articolo 2 della Costituzione, in quanto è “predisposto per finanziare il sistema dei diritti costituzionali, i quali necessitano di grandi quantità di risorse per diventare effettivi“.
Per citare le parole della Corte Suprema, tenendo conto che l’intento dell’articolo 68, comma 2, del Decreto Legislativo 546/1992 è quello di ripristinare la situazione finanziaria del contribuente prima della decisione, quest’ultimo ha diritto anche agli interessi sull’aggio da riscossione.
Infine, si sottolinea che dovrebbe essere sufficiente richiedere il rimborso “di tutte le somme pagate, aumentate dei relativi interessi”, poiché tale frase, come precisato nella sentenza menzionata, fa un chiaro riferimento a tutte le somme dovute, compresi i compensi per l’agente della riscossione.
Credits: Bhutinat65/CanvaPro