Il CNDCEC, con un comunicato stampa pubblicato il 22 dicembre 2020, si è espresso i merito alla richiesta del requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno iscriversi all’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria.
Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, in una lettera la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Antonio Leone, ai presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e a quelli dei 131 Ordini territoriali della categoria professionale, ha sottolineato come tale richiesta risulti penalizzante per la categoria dei commercialisti.
L’istituzione dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta) è ormai imminente: tale elenco sarà tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo le modalità e in attuazione della delibera n. 2316 dell’11 dicembre 2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Molti Ordini territoriali hanno già ricevuto, dalle Commissioni tributarie aventi sede presso la loro circoscrizione, un fac-simile della domanda di iscrizione all’elenco speciale, nella quale tra i requisiti necessari all’iscrizione appare anche quello “di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria”.
Una richiesta che non trova giustificazione sotto il profilo normativo e che potrebbe essere eccessivamente penalizzante per i professionisti che svolgono la funzione di difensore dinanzi alle Commissioni Tributarie. Oltretutto, non esiste un requisito simile per l’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, perciò un avvocato che esercita l’attività di difesa dinanzi al Tribunale può iscriversi nell’albo dei consulenti tecnici presso il medesimo Tribunale.
Ne consegue che l’attività di difesa davanti all’organo di giustizia in cui si vuole esercitare la funzione di consulente tecnico d’ufficio non può rappresentare una causa di incompatibilità per l’iscrizione nell’albo a tal fine istituito. L’esclusione dei difensori tributari dall’elenco speciale in via di adozione, quindi, priverebbe l’organo giudicante di gran parte dei professionisti in possesso delle competenze tecniche in materia tributaria, requisito fondamentale per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria.
Inoltre, evidenzia ancora Miani, la causa di incompatibilità è ancora più penalizzante e ingiustificata se riferita alla funzione di Commissario ad acta, il cui esercizio dipende ancora una volta dall’iscrizione all’elenco speciale di prossima istituzione.