A poche settimane dall’entrata di vigore dell’obbligo, sono davvero in molti a chiederselo: cosa fare in caso di errori nella fattura elettronica?
Le tipologie di errori nella fattura elettronica possono essere diverse, ma spesso è possibile annullarla e rimediare alle sviste. Scopri nella nostra guida cosa fare nelle diverse casistiche!
Errori nella fattura elettronica non trasmessa
Questo è il caso più semplice: se sono presenti errori in una fattura elettronica non ancora trasmessa al Sistema di Interscambio, è possibile modificarla ed inviare la versione corretta al SdI dell’Agenzia delle Entrate utilizzando lo stesso numero e il medesimo file progressivo.
Errori nella fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio
Se ci sono errori nella fattura elettronica già trasmessa al SdI, bisogna considerare che se codice fiscale e partita IVA di emittente e ricevente sono corretti il Sistema di Interscambio accetterà il documento e, qualora fosse presente anche l’indirizzo PEC, il cliente lo riceverà nella sua cartella di posta elettronica certificata. Se la PEC inserita è errata, il cliente potrà comunque consultare la fattura nella propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare dunque se ci si accorge di aver fatto errori nella fattura elettronica? In primo luogo è necessario avvisare il cliente e quindi procedere ad emettere una nota di credito a storno della fattura, indicando nella causale l’errore commesso e lo storno della fattura. La nota sarà inviata all’indirizzo PEC del cliente, che la potrà visionare anche nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica duplicata: cosa fare?
In tal caso il Sistema di Interscambio dovrebbe accorgersi dell’errore: se i dati della fattura (numero identificativo, anno di emissione e numero di protocollo) sono uguali ad una già inviata, il SdI dovrebbe rifiutare l’invio.
Se questo non accade, ad esempio perché uno dei dati indicati precedentemente è diverso, pur indicando la stessa fattura, è necessario anche in questo caso emettere una nota di credito a storno della fattura, indicando in causale il motivo dell’accaduto.
Fattura “non consegnata”, cosa fare?
Non tutti gli errori nelle fatture elettroniche dipendono da noi: in alcuni casi è il Sistema di Interscambio a sbagliare, come quando non riesce a consegnare la fattura al destinatario. In tal caso possiamo distinguere due casistiche, con due diverse soluzioni:
- Fattura B2B non consegnata: in questo caso è necessario contattare il cliente ed informarlo di quando accaduto. Nel messaggio è opportuno allegare un pdf di cortesia, invitando il cliente a consultare il documento originale nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
- Fattura B2C non consegnata (ossia emessa ad un consumatore privato senza partita IVA: in tal caso è sufficiente consegnare al consumatore (ma lo stesso vale per le fatture emesse a soggetti esonerati come minimi e forfettari) una copia analogica della fattura e quindi procedere all’invio della fattura elettronica utilizzando il destinatario convenzionale “0000000”. In questo modo il Sistema di Interscambio non inoltra la fattura ad un indirizzo PEC o canale di destinazione e l’esito “non consegnata” indica semplicemente che la fattura è stata elaborata correttamente dal sistema. Lo stesso vale se risulta trasmessa ma non consegnata una fattura emessa ad un ente non commerciale/condominio/società semplice senza partita IVA.
Cos’è la copia cortesia di una fattura?
La copia cortesia di una fattura è un documento che indica gli elementi minimi, previsti dall’art.21 comma 2 del Dpr 633/1972, prodotto in formato pdf o cartaceo. Questo documento non è valido ai fini fiscali, né per chi lo emette né per chi lo riceve, in quanto non dimostra la trasmissione dell’originale al Sistema di Interscambio. È quindi opportuno apporre su questo documento un indicazione come “Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. L’originale della fattura è stato inviato allo SdI ed è consultabile all’interno dell’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate”.
In caso di emissione di fattura B2C oppure a soggetti esteri, la consegna della copia di cortesia è obbligatoria, a meno di un’espressa rinuncia del cliente. Anche in questo caso, tuttavia, la copia cortesia non ha alcun valore fiscale: se presenti difformità tra questo documento e il file xml inviato al SdI, infatti, sarà sempre quest’ultimo ad essere considerato valido, a meno che il cliente non possa produrre una prova contraria, ad esempio con una copia del pagamento eseguito.